Caso documentato · HAI-247
Infezione contratta in ospedale a Vigevano, risarcimento di 247.993 € nel 2016
Nel 2016 è stato riconosciuto un risarcimento di 247.993 € per un caso di Infezione periprotesica cronica del ginocchio destro, causata dal batterio Staphylococcus epidermidis (indicato nel testo come «s.epidermidis»), isolato mediante prelievo sinoviale., contratta in Reparto di ortopedia. Intervento di artroprotesi al ginocchio destro il 14 gennaio 2000, seguito da cinque ulteriori interventi chirurgici allo stesso ginocchio per l'infezione cronicizzata, tra cui la rimozione della protesi con inserimento di uno spaziatore e una successiva riprotesizzazione.. Il Tribunale condanna la struttura convenuta a pagare all'uomo 247.993 euro, cosi' composti: 226.873 euro di danno non patrimoniale permanente (tabelle milanesi, punto base 96 euro, sulla percentuale di danno biologico del 38/40% indicata dalla consulente) e 21.120 euro di danno biologico da inabilita' temporanea (100% per settanta giorni, 75% per centoventi giorni, 50% per ulteriori centoventi giorni). Non vengono liquidati interessi, perche' non richiesti dall'attore, ne' rivalutazione monetaria, gia' esclusa dal criterio di calcolo adottato. L'attore aveva chiesto in citazione una somma piu' alta, 267.591 euro, ma il Tribunale liquida l'importo risultante dai propri calcoli sulle percentuali di danno accertate dalla CTU. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate separatamente in 12.000 euro oltre oneri accessori e il rimborso del contributo unificato e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste definitivamente a carico della struttura convenuta ma non sommate al risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pavia, sezione terza civile, giudice monocratico, primo grado (causa promossa avanti il Tribunale di Vigevano, poi definitivamente accorpato in quello di Pavia; sentenza n. 17/2016, RG 174/2010). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Vigevano.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-247 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Pavia, sezione terza civile, giudice monocratico, primo grado (causa promossa avanti il Tribunale di Vigevano, poi definitivamente accorpato in quello di Pavia; sentenza n. 17/2016, RG 174/2010)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 22/01/2016
- Città
- Vigevano
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria contrattuale, RG 174/2010
- Infezione
- Infezione periprotesica cronica del ginocchio destro, causata dal batterio Staphylococcus epidermidis (indicato nel testo come «s.epidermidis»), isolato mediante prelievo sinoviale.
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia. Intervento di artroprotesi al ginocchio destro il 14 gennaio 2000, seguito da cinque ulteriori interventi chirurgici allo stesso ginocchio per l'infezione cronicizzata, tra cui la rimozione della protesi con inserimento di uno spaziatore e una successiva riprotesizzazione.
- Risarcimento riconosciuto
- 247.993 €Il Tribunale condanna la struttura convenuta a pagare all'uomo 247.993 euro, cosi' composti: 226.873 euro di danno non patrimoniale permanente (tabelle milanesi, punto base 96 euro, sulla percentuale di danno biologico del 38/40% indicata dalla consulente) e 21.120 euro di danno biologico da inabilita' temporanea (100% per settanta giorni, 75% per centoventi giorni, 50% per ulteriori centoventi giorni). Non vengono liquidati interessi, perche' non richiesti dall'attore, ne' rivalutazione monetaria, gia' esclusa dal criterio di calcolo adottato. L'attore aveva chiesto in citazione una somma piu' alta, 267.591 euro, ma il Tribunale liquida l'importo risultante dai propri calcoli sulle percentuali di danno accertate dalla CTU. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate separatamente in 12.000 euro oltre oneri accessori e il rimborso del contributo unificato e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste definitivamente a carico della struttura convenuta ma non sommate al risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pavia (ex Tribunale di Vigevano), sezione terza civile, sentenza n. 17/2016 del 22/01/2016, RG 174/2010 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Nella responsabilita' contrattuale della struttura ospedaliera, il paziente deve provare il contratto (il ricovero) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia per effetto del ricovero; spetta invece alla struttura, in applicazione del principio della vicinanza della prova (richiamando Cass. SU n. 13533/2001), dimostrare di aver eseguito la prestazione con diligenza e che l'esito peggiorativo dipenda da un evento imprevisto e imprevedibile. Il giudice estende questa responsabilita' contrattuale, ex art. 1228 c.c., anche alla condotta dei medici di cui la struttura si e' avvalsa.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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