Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-246

Infezione contratta in ospedale a Vigevano, risarcimento di 119.593,25 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 119.593,25 € per un caso di Infezioni nosocomiali multiple in terapia intensiva (batteriemia/sepsi) da Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus schleiferi, concausa di un successivo shock settico, contratta in Reparto di rianimazione (terapia intensiva) dopo un intervento di lobectomia polmonare inferiore destra con asportazione di linfonodi, per una neoplasia polmonare. La condanna si compone di tre voci nel dispositivo. Al coniuge sono liquidati 58.335,60 euro, al figlio 52.085,38 euro, entrambi a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. A entrambi, in solido, sono liquidati altri 9.172,27 euro a titolo di danno biologico terminale jure hereditatis, importo rivalutato rispetto alla stima iniziale di 8.888,70 euro che gia' sconta il ruolo concausale del 30% attribuito all'infezione. Il totale e' 119.593,25 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Restano fuori le spese di lite (513,90 euro di spese vive e 4.230,90 euro di compensi professionali, oltre accessori di legge) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non sommate al risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Pavia, sezione terza civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 498/2023). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Vigevano.

Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-246 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Pavia, sezione terza civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 498/2023)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
15/04/2023
Città
Vigevano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni da decesso per infezione nosocomiale insorta durante una degenza post-operatoria, promossa dagli eredi del paziente deceduto, RG 4226/2020
Infezione
Infezioni nosocomiali multiple in terapia intensiva (batteriemia/sepsi) da Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus schleiferi, concausa di un successivo shock settico
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Reparto di rianimazione (terapia intensiva) dopo un intervento di lobectomia polmonare inferiore destra con asportazione di linfonodi, per una neoplasia polmonare
Risarcimento riconosciuto
119.593,25 €La condanna si compone di tre voci nel dispositivo. Al coniuge sono liquidati 58.335,60 euro, al figlio 52.085,38 euro, entrambi a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. A entrambi, in solido, sono liquidati altri 9.172,27 euro a titolo di danno biologico terminale jure hereditatis, importo rivalutato rispetto alla stima iniziale di 8.888,70 euro che gia' sconta il ruolo concausale del 30% attribuito all'infezione. Il totale e' 119.593,25 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Restano fuori le spese di lite (513,90 euro di spese vive e 4.230,90 euro di compensi professionali, oltre accessori di legge) e le spese di CTU, poste a carico della struttura convenuta ma non sommate al risarcimento.
Persone coinvolte
2

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Pavia, sezione terza civile, sentenza n. 498/2023, pubblicata il 15/04/2023, RG n. 4226/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 2 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Vale l'onere della prova a doppio passaggio. Il paziente deve provare, anche in via presuntiva, il nesso causale fra l'infezione e la prestazione sanitaria, poi tocca alla struttura provare la causa imprevedibile e inevitabile. Il giudice richiama la Cassazione: «l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile [...] impossibilita' in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato» (Cass. Sez. 3, ord. n. 5490/2023). Per il danno da perdita del rapporto parentale la colpa e' stata desunta in via presuntiva, mancando la prova che i protocolli di prevenzione fossero stati davvero applicati.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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