Caso documentato · HAI-245
Infezione contratta in ospedale a Bologna, risarcimento di 60.555,82 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 60.555,82 € per un caso di Infezione pelvica post partum da Stafilococco aureo meticillino resistente (MRSA), contratta durante un taglio cesareo d'urgenza e non arrestata in tempo, evoluta in ascesso tubo-ovarico e sepsi grave fino alla necessita' di isterectomia., contratta in Sala parto e ostetricia per il taglio cesareo d'urgenza, poi reparto di ginecologia in altre due strutture per il decorso settico successivo, fino all'intervento di isterectomia. Il giudice condanna in solido le tre strutture sanitarie a pagare alla ricorrente 60.555,82 euro di danno non patrimoniale (danno biologico permanente al 15%, piu' il danno biologico temporaneo per complessivi 102 giorni a percentuali decrescenti dal 100% al 25%), somma gia' rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi maturati fino alla data della decisione, oltre i soli interessi legali successivi. Nei rapporti interni tra le tre strutture, la quota di responsabilita' e' ripartita al 50% sulla struttura dove e' stata contratta l'infezione, al 35% sulla seconda struttura e al 15% sulla terza, in base al peso di ciascuna condotta. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite del giudizio, liquidate a parte in 2.587 euro di compensi oltre accessori, poste a carico di due delle tre strutture convenute e distratte in favore dello Stato per il gratuito patrocinio della ricorrente. Nessuna spesa medica risulta documentata.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Monza, sezione seconda civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., RG 6558/2021). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Bologna.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-245 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Monza, sezione seconda civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., RG 6558/2021)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 27/01/2022
- Città
- Bologna
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., RG 6558/2021, preceduta da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
- Infezione
- Infezione pelvica post partum da Stafilococco aureo meticillino resistente (MRSA), contratta durante un taglio cesareo d'urgenza e non arrestata in tempo, evoluta in ascesso tubo-ovarico e sepsi grave fino alla necessita' di isterectomia.
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Sala parto e ostetricia per il taglio cesareo d'urgenza, poi reparto di ginecologia in altre due strutture per il decorso settico successivo, fino all'intervento di isterectomia
- Risarcimento riconosciuto
- 60.555,82 €Il giudice condanna in solido le tre strutture sanitarie a pagare alla ricorrente 60.555,82 euro di danno non patrimoniale (danno biologico permanente al 15%, piu' il danno biologico temporaneo per complessivi 102 giorni a percentuali decrescenti dal 100% al 25%), somma gia' rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi maturati fino alla data della decisione, oltre i soli interessi legali successivi. Nei rapporti interni tra le tre strutture, la quota di responsabilita' e' ripartita al 50% sulla struttura dove e' stata contratta l'infezione, al 35% sulla seconda struttura e al 15% sulla terza, in base al peso di ciascuna condotta. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite del giudizio, liquidate a parte in 2.587 euro di compensi oltre accessori, poste a carico di due delle tre strutture convenute e distratte in favore dello Stato per il gratuito patrocinio della ricorrente. Nessuna spesa medica risulta documentata.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Monza, sezione seconda civile, ordinanza del 27/01/2022, RG 6558/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 7 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice applica il regime della responsabilita' contrattuale da "contratto di spedalita'": accertato l'inadempimento della struttura, spetta a quest'ultima provare di avere agito con diligenza e che l'esito peggiorativo sia stato causato da un evento imprevisto e imprevedibile, mentre al paziente basta provare il contratto e l'aggravamento della patologia, anche tramite presunzioni, secondo il criterio del "piu' probabile che non". Le tre strutture vengono condannate in solido perche' nessuna ha fornito questa prova liberatoria, con una ripartizione della responsabilita' interna basata sul peso causale di ciascuna condotta.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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