Caso documentato · HAI-244
Infezione contratta in ospedale a Cinisello Balsamo, risarcimento di 299.939,22 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 299.939,22 € per un caso di Infezione nosocomiale insorta dopo un intervento di osteosintesi, con cedimento della sintesi chirurgica. Il testo non indica il germe isolato; la CTU riconduce l'infezione a una carenza nelle procedure di prevenzione, senza individuare un responsabile specifico., contratta in Ortopedia. Intervento di osteosintesi per una pregressa frattura, effettuato il 4 settembre 2014, complicato da un'infezione nosocomiale con cedimento della sintesi.. Il dispositivo condanna la convenuta a pagare all'attore 299.939,22 euro, oltre rivalutazione dal 04/09/2014 alla data della sentenza e interessi legali sulla somma via via rivalutata. La cifra e' composta da 149.680,00 euro di danno non patrimoniale (106.509,00 per invalidita' permanente, calcolata per differenza tra il 30% e il 16% preesistente, tenendo conto dell'eta' dell'attore (58 anni) e comprensivo della sofferenza morale; 43.171,00 per invalidita' temporanea) e da 150.259,22 euro di danno patrimoniale (2.356,35 per spese mediche e 147.902,87 per la perdita del posto di lavoro). Restano fuori dalla cifra le spese di lite (comprensive della fase di ATP e delle spese di CTP), liquidate a parte in 4.000 euro di spese e 18.000 euro di compenso professionale oltre accessori e le spese di entrambe le CTU (ATP e giudizio), tutte poste a carico della convenuta ma non sommate al risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Monza, Seconda Sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 2402/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Cinisello Balsamo.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-244 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Monza, Seconda Sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 2402/2025)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/12/2025
- Città
- Cinisello Balsamo
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 207/2023
- Infezione
- Infezione nosocomiale insorta dopo un intervento di osteosintesi, con cedimento della sintesi chirurgica. Il testo non indica il germe isolato; la CTU riconduce l'infezione a una carenza nelle procedure di prevenzione, senza individuare un responsabile specifico.
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Ortopedia. Intervento di osteosintesi per una pregressa frattura, effettuato il 4 settembre 2014, complicato da un'infezione nosocomiale con cedimento della sintesi.
- Risarcimento riconosciuto
- 299.939,22 €Il dispositivo condanna la convenuta a pagare all'attore 299.939,22 euro, oltre rivalutazione dal 04/09/2014 alla data della sentenza e interessi legali sulla somma via via rivalutata. La cifra e' composta da 149.680,00 euro di danno non patrimoniale (106.509,00 per invalidita' permanente, calcolata per differenza tra il 30% e il 16% preesistente, tenendo conto dell'eta' dell'attore (58 anni) e comprensivo della sofferenza morale; 43.171,00 per invalidita' temporanea) e da 150.259,22 euro di danno patrimoniale (2.356,35 per spese mediche e 147.902,87 per la perdita del posto di lavoro). Restano fuori dalla cifra le spese di lite (comprensive della fase di ATP e delle spese di CTP), liquidate a parte in 4.000 euro di spese e 18.000 euro di compenso professionale oltre accessori e le spese di entrambe le CTU (ATP e giudizio), tutte poste a carico della convenuta ma non sommate al risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Monza, sentenza n. 2402/2025 del 16/12/2025, RG 207/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il nesso causale tra la condotta colposa della struttura e l'infezione va accertato non secondo il criterio penalistico della ragionevole certezza, ma secondo quello civilistico della maggiore probabilita': "il criterio per affermare la sussistenza del nesso causale tra una condotta colposa ed un evento lesivo sia quello non della ragionevole certezza bensi' della maggiore probabilita'". Anche senza individuare uno specifico responsabile o un preciso errore, basta che l'infezione sia probabilmente riconducibile a una carenza nelle procedure di prevenzione.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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