Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-242

Infezione contratta in ospedale a Monza, risarcimento di 125.000 € nel 2018

Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 125.000 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo colecistectomia e laparoplastica con rete protesica, di origine nosocomiale accertata dal consulente. Il testo non indica il germe isolato., contratta in Chirurgia generale. Intervento di colecistectomia e laparoplastica con inserimento di rete protesica (7 settembre 2005), seguito da reinterventi per sostituzione della rete infetta a partire dal 23 novembre 2005.. Il dispositivo condanna la convenuta a pagare alle due figlie eredi, in solido tra loro, il complessivo importo di 125.000 euro oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. La cifra deriva dal danno biologico temporaneo (calcolato al 50% per 60 giorni e al 100% per 249 giorni, con personalizzazione al 100%) e dal danno terminale per gli ultimi sette giorni di vita, liquidati secondo le tabelle milanesi del 2018 e poi rivalutati. Restano fuori dalla cifra le spese di lite, compensate integralmente tra le parti e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della convenuta ma non sommate al risarcimento. La domanda di risarcimento iure proprio degli altri congiunti (genero e nipoti) e' stata respinta per prescrizione.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Monza, Seconda Sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1101/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Monza.

Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-242 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Monza, Seconda Sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1101/2018)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
10/04/2018
Città
MonzaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 8742/2015
Infezione
Infezione del sito chirurgico dopo colecistectomia e laparoplastica con rete protesica, di origine nosocomiale accertata dal consulente. Il testo non indica il germe isolato.
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Chirurgia generale. Intervento di colecistectomia e laparoplastica con inserimento di rete protesica (7 settembre 2005), seguito da reinterventi per sostituzione della rete infetta a partire dal 23 novembre 2005.
Risarcimento riconosciuto
125.000 €Il dispositivo condanna la convenuta a pagare alle due figlie eredi, in solido tra loro, il complessivo importo di 125.000 euro oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. La cifra deriva dal danno biologico temporaneo (calcolato al 50% per 60 giorni e al 100% per 249 giorni, con personalizzazione al 100%) e dal danno terminale per gli ultimi sette giorni di vita, liquidati secondo le tabelle milanesi del 2018 e poi rivalutati. Restano fuori dalla cifra le spese di lite, compensate integralmente tra le parti e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della convenuta ma non sommate al risarcimento. La domanda di risarcimento iure proprio degli altri congiunti (genero e nipoti) e' stata respinta per prescrizione.
Persone coinvolte
2

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Monza, sentenza n. 1101/2018 del 10/04/2018, RG 8742/2015 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 6 difensori. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La responsabilita' della struttura per l'infezione contratta dal paziente ha natura contrattuale, fondata sul rapporto struttura-paziente e sui suoi eredi, a prescindere dal decreto Balduzzi (che riguarda solo la responsabilita' personale del sanitario). Una volta accertato il nesso tra ricovero e infezione, "era la convenuta (obbligata alla corretta esecuzione della prestazione) a dover dimostrare la concreta interruzione del nesso causale per fattori estranei, imprevedibili e inevitabili", dimostrazione rimasta assente nel caso di specie.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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