Caso documentato · HAI-241
Infezione contratta in ospedale a Monza, risarcimento di 6.125 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 6.125 € per un caso di Sepsi da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), di origine verosimilmente ospedaliera, insorta da un catetere venoso centrale (CVC) posizionato durante un ricovero oncologico. Risolta senza esiti permanenti dopo le cure prestate dalla struttura., contratta in Reparto di Oncologia, durante un ricovero per gestire una grave tossicita' da chemioterapia adiuvante in un paziente oncologico, in occasione del posizionamento di un catetere venoso centrale. Il Tribunale liquida 6.125,00 euro, oltre interessi legali, esclusivamente per l'inabilita' temporanea causata dalla sepsi da MRSA: 2.450,00 euro per 25 giorni di inabilita' assoluta, 2.205,00 euro per 30 giorni di inabilita' parziale al 75% e 1.470,00 euro per 30 giorni di inabilita' parziale al 50%, calcolati al valore minimo della forbice tabellare di Milano (98 euro al giorno) per la preesistente condizione di invalidita' del paziente. Il giudice ha respinto, per mancanza di nesso causale fra l'infezione e la successiva progressione tumorale, tutte le altre voci richieste: 132.312,50 euro per perdita di chance, 55.000,00 euro di danno morale per la sofferenza durante il ricovero, 10.000,00 euro per violazione del consenso informato, 162.000,00 euro di danno catastrofale e le richieste iure proprio della moglie (300.000,00 euro di danno morale, 66.000,00 euro di danno biologico, 3.500,00 euro di spese funerarie). Restano fuori dal conto anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le spese della fase decisoria (5.870,00 euro), poste a carico dell'attrice e non della struttura, essendo quest'ultima risultata soccombente solo in minima parte.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Monza, seconda sezione civile, giudice unico, primo grado (sentenza n. 107/2021). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Monza.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-241 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Monza, seconda sezione civile, giudice unico, primo grado (sentenza n. 107/2021)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 13/01/2021
- Città
- Monza
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG n. 4778/2017
- Infezione
- Sepsi da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), di origine verosimilmente ospedaliera, insorta da un catetere venoso centrale (CVC) posizionato durante un ricovero oncologico. Risolta senza esiti permanenti dopo le cure prestate dalla struttura.
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di Oncologia, durante un ricovero per gestire una grave tossicita' da chemioterapia adiuvante in un paziente oncologico, in occasione del posizionamento di un catetere venoso centrale
- Risarcimento riconosciuto
- 6.125 €Il Tribunale liquida 6.125,00 euro, oltre interessi legali, esclusivamente per l'inabilita' temporanea causata dalla sepsi da MRSA: 2.450,00 euro per 25 giorni di inabilita' assoluta, 2.205,00 euro per 30 giorni di inabilita' parziale al 75% e 1.470,00 euro per 30 giorni di inabilita' parziale al 50%, calcolati al valore minimo della forbice tabellare di Milano (98 euro al giorno) per la preesistente condizione di invalidita' del paziente. Il giudice ha respinto, per mancanza di nesso causale fra l'infezione e la successiva progressione tumorale, tutte le altre voci richieste: 132.312,50 euro per perdita di chance, 55.000,00 euro di danno morale per la sofferenza durante il ricovero, 10.000,00 euro per violazione del consenso informato, 162.000,00 euro di danno catastrofale e le richieste iure proprio della moglie (300.000,00 euro di danno morale, 66.000,00 euro di danno biologico, 3.500,00 euro di spese funerarie). Restano fuori dal conto anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio e le spese della fase decisoria (5.870,00 euro), poste a carico dell'attrice e non della struttura, essendo quest'ultima risultata soccombente solo in minima parte.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Monza, seconda sezione civile, sentenza n. 107/2021 del 13/01/2021, RG n. 4778/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 5 difensori, 1 persona privata e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice applica il principio, ribadito da Cass. n. 5128/2020 e Cass. SU n. 577/2008, per cui nella responsabilita' medica e' onere del paziente provare il nesso causale secondo il criterio del 'piu' probabile che non', dovendosi rigettare la domanda quando il nesso resti incerto. Per questo motivo respinge le domande legate alla morte e alla perdita di chance. Per l'infezione in se', invece, ritiene provato, sempre con il criterio del 'piu' probabile che non', che il catetere venoso centrale posizionato dalla struttura sia stato il focus di origine della sepsi da MRSA, riconoscendo su questo specifico punto la responsabilita' della convenuta.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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