Caso documentato · HAI-240
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 29.782,75 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 29.782,75 € per un caso di Spondilodiscite L5-S1 (infezione correlata all'assistenza) insorta dopo due interventi chirurgici per ernia del disco lombare. Il germe responsabile non e' stato isolato (materiale bioptico insufficiente ed esami colturali negativi); la diagnosi infettiva e' stata posta su base clinica, strumentale (RM, TC, PET) e per la risposta alla terapia antibiotica., contratta in Neurochirurgia, per un intervento di discectomia lombare L5-S1 e, novanta giorni dopo, un secondo intervento di emilaminectomia per recidiva erniaria; poi ricovero in Malattie Infettive per la spondilodiscite. Il Tribunale liquida un risarcimento complessivo di 29.782,75 euro (in moneta attualizzata) in favore del paziente, oltre interessi compensativi. La cifra e' composta da 16.414,00 euro per il danno permanente (12.975,00 euro di danno biologico dinamico relazionale piu' 3.439,00 euro di danno da sofferenza soggettiva, corrispondenti a un'invalidita' differenziale tra il 5% e il 10%, senza personalizzazione ulteriore) e da 13.368,75 euro per il danno biologico temporaneo, gia' comprensivo di una maggiorazione del 25% per il peggioramento della capacita' lavorativa nel periodo di malattia. Non e' stato riconosciuto alcun danno patrimoniale, richiesto dall'attore ma escluso per mancanza di prova. Restano fuori dal conto le spese processuali poste a carico della struttura convenuta: 7.000,00 euro di compensi (oltre il 15% di rimborso forfettario e il 4% di CPA), 441,00 euro per il procedimento di mediazione, 1.241,00 euro di anticipazioni e 2.400,00 euro per il consulente di parte, oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, tutte poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice unico, primo grado (sentenza n. 9794/2024). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-240 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice unico, primo grado (sentenza n. 9794/2024)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 12/11/2024
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG n. 15707/2020
- Infezione
- Spondilodiscite L5-S1 (infezione correlata all'assistenza) insorta dopo due interventi chirurgici per ernia del disco lombare. Il germe responsabile non e' stato isolato (materiale bioptico insufficiente ed esami colturali negativi); la diagnosi infettiva e' stata posta su base clinica, strumentale (RM, TC, PET) e per la risposta alla terapia antibiotica.
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Neurochirurgia, per un intervento di discectomia lombare L5-S1 e, novanta giorni dopo, un secondo intervento di emilaminectomia per recidiva erniaria; poi ricovero in Malattie Infettive per la spondilodiscite
- Risarcimento riconosciuto
- 29.782,75 €Il Tribunale liquida un risarcimento complessivo di 29.782,75 euro (in moneta attualizzata) in favore del paziente, oltre interessi compensativi. La cifra e' composta da 16.414,00 euro per il danno permanente (12.975,00 euro di danno biologico dinamico relazionale piu' 3.439,00 euro di danno da sofferenza soggettiva, corrispondenti a un'invalidita' differenziale tra il 5% e il 10%, senza personalizzazione ulteriore) e da 13.368,75 euro per il danno biologico temporaneo, gia' comprensivo di una maggiorazione del 25% per il peggioramento della capacita' lavorativa nel periodo di malattia. Non e' stato riconosciuto alcun danno patrimoniale, richiesto dall'attore ma escluso per mancanza di prova. Restano fuori dal conto le spese processuali poste a carico della struttura convenuta: 7.000,00 euro di compensi (oltre il 15% di rimborso forfettario e il 4% di CPA), 441,00 euro per il procedimento di mediazione, 1.241,00 euro di anticipazioni e 2.400,00 euro per il consulente di parte, oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, tutte poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 9794/2024 del 12/11/2024, RG n. 15707/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 6 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice fonda l'accertamento del nesso causale sulla criteriologia medico legale classica (criterio topografico, di efficienza lesiva, cronologico e di esclusione di altre cause), fatta propria dai consulenti d'ufficio, ritenendo provato che l'infezione sia insorta nel corso dei due interventi chirurgici anche senza isolamento del germe responsabile. Richiama la qualificazione dell'evento come infezione correlata all'assistenza, la cui insorgenza 'non e' in grado di essere esclusa al 100%' neppure con i migliori protocolli di prevenzione, per la possibilita' di 'una falla del sistema di prevenzione che sfugge al controllo degli operatori'; cio' non esclude comunque la responsabilita' della struttura, ritenuta accertata in base al nesso causale con gli interventi chirurgici eseguiti al suo interno.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
Altri casi documentati
- Infezione contratta in ospedale a Palermo, risarcimento di 152.611 € nel 2019 Sito chirurgico
- Infezione contratta in ospedale a Vicenza, risarcimento di 1.229.361 € nel 2024 Sito chirurgico
- Infezione contratta in ospedale a Roma, risarcimento di 9.970 € nel 2018 Sito chirurgico
Tutte le sentenze documentate · La mappa dei casi · Le regole con cui i casi vengono giudicati