Caso documentato · HAI-238
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 10.781,25 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 10.781,25 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo intervento di rimozione di un fissatore esterno al femore, evoluta in osteomielite femorale sinistra e osteo-artrite settica della tibio-tarsica omolaterale. Il provvedimento non indica il germe responsabile., contratta in Ortopedia pediatrica. Intervento di rimozione di un fissatore esterno posizionato in precedenza per l'allungamento chirurgico del femore sinistro in un minore con difetto congenito dell'arto.. L'importo di 10.781,25 euro risarcisce solo il danno da invalidita' temporanea (45 giorni in forma assoluta e 35 giorni in forma parziale al 50%, calcolati con la tabella del Tribunale di Milano al valore base di 115,00 euro al giorno, per un importo di 7.187,50 euro), aumentato del 50% per la personalizzazione legata alla giovane eta' del paziente e alla sofferenza fisica sopportata. Non e' stato riconosciuto alcun danno biologico permanente perche' il giudice ha escluso che l'invalidita' del 25% lamentata dagli attori, dovuta a un difetto congenito preesistente, fosse conseguenza dell'infezione. Restano fuori dalla cifra le spese di lite, liquidate a parte in 264,00 euro di spese vive e 5.077,00 euro di compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge e le spese di consulenza tecnica, poste a carico della struttura convenuta.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8812/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Milano.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-238 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8812/2025)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 18/11/2025
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, R.G. 3963/2022, promossa dai genitori di un minore poi costituitosi in proprio al raggiungimento della maggiore eta'
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico dopo intervento di rimozione di un fissatore esterno al femore, evoluta in osteomielite femorale sinistra e osteo-artrite settica della tibio-tarsica omolaterale. Il provvedimento non indica il germe responsabile.
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Ortopedia pediatrica. Intervento di rimozione di un fissatore esterno posizionato in precedenza per l'allungamento chirurgico del femore sinistro in un minore con difetto congenito dell'arto.
- Risarcimento riconosciuto
- 10.781,25 €L'importo di 10.781,25 euro risarcisce solo il danno da invalidita' temporanea (45 giorni in forma assoluta e 35 giorni in forma parziale al 50%, calcolati con la tabella del Tribunale di Milano al valore base di 115,00 euro al giorno, per un importo di 7.187,50 euro), aumentato del 50% per la personalizzazione legata alla giovane eta' del paziente e alla sofferenza fisica sopportata. Non e' stato riconosciuto alcun danno biologico permanente perche' il giudice ha escluso che l'invalidita' del 25% lamentata dagli attori, dovuta a un difetto congenito preesistente, fosse conseguenza dell'infezione. Restano fuori dalla cifra le spese di lite, liquidate a parte in 264,00 euro di spese vive e 5.077,00 euro di compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge e le spese di consulenza tecnica, poste a carico della struttura convenuta.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 8812/2025 del 18 novembre 2025, R.G. 3963/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice ha ravvisato l'illecito contrattuale della struttura per inesatto adempimento, individuato sia nella omessa profilassi antibiotica perioperatoria sia nella mancata proroga della dimissione a fronte di indici clinici gia' indicativi di infezione. Ha affermato che, in assenza del deposito dei protocolli di prevenzione delle infezioni nosocomiali da parte della struttura e a fronte di sintomi comparsi nell'immediato periodo post operatorio, si deve ritenere provata l'origine nosocomiale dell'infezione e il nesso causale con l'inadempimento, restando invece a carico della parte attrice l'onere di provare il nesso tra l'infezione e il diverso e piu' grave danno permanente lamentato, onere non assolto nel caso di specie.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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