Caso documentato · HAI-237
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 120.601 € nel 2024
Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 120.601 € per un caso di Endoftalmite settica post-operatoria dopo intervento di cataratta. Gli esami colturali eseguiti risultarono negativi, per cui il germe responsabile non e' stato identificato. Il consulente tecnico ha ipotizzato, in termini probabilistici, un saprofita piuttosto che un tipico germe nosocomiale., contratta in Oculistica. Intervento programmato di cataratta all'occhio sinistro eseguito presso una clinica privata di Milano; le cure dell'infezione (due interventi di vitrectomia) furono prestate presso un policlinico pubblico di Pavia.. L'importo di 120.601,00 euro comprende tre voci: 89.736,00 euro di danno biologico permanente (27% di invalidita', calcolato con le tabelle del Tribunale di Milano per una donna di 58 anni all'epoca dei fatti), 5.865,00 euro di danno biologico temporaneo (21 giorni di invalidita' assoluta e 60 giorni di invalidita' parziale al 50%) e 25.000,00 euro di danno morale riconosciuto come voce autonoma rispetto al danno biologico. Non sono state avanzate richieste di danno patrimoniale. Restano fuori dalla cifra le spese di lite (14.103,00 euro per il giudizio di merito piu' 1.914,00 euro per la fase di accertamento tecnico preventivo) e le spese di consulenza tecnica, liquidate a parte e poste a carico delle strutture convenute. La cifra e' dovuta in solido da entrambe le strutture, che nei rapporti interni se la ripartiscono al 14% e al 13% rispetto alla percentuale di invalidita' accertata.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8774/2024). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-237 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8774/2024)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 04/10/2024
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, avviata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. poi convertito in rito ordinario, R.G. 17246/2021
- Infezione
- Endoftalmite settica post-operatoria dopo intervento di cataratta. Gli esami colturali eseguiti risultarono negativi, per cui il germe responsabile non e' stato identificato. Il consulente tecnico ha ipotizzato, in termini probabilistici, un saprofita piuttosto che un tipico germe nosocomiale.
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Oculistica. Intervento programmato di cataratta all'occhio sinistro eseguito presso una clinica privata di Milano; le cure dell'infezione (due interventi di vitrectomia) furono prestate presso un policlinico pubblico di Pavia.
- Risarcimento riconosciuto
- 120.601 €L'importo di 120.601,00 euro comprende tre voci: 89.736,00 euro di danno biologico permanente (27% di invalidita', calcolato con le tabelle del Tribunale di Milano per una donna di 58 anni all'epoca dei fatti), 5.865,00 euro di danno biologico temporaneo (21 giorni di invalidita' assoluta e 60 giorni di invalidita' parziale al 50%) e 25.000,00 euro di danno morale riconosciuto come voce autonoma rispetto al danno biologico. Non sono state avanzate richieste di danno patrimoniale. Restano fuori dalla cifra le spese di lite (14.103,00 euro per il giudizio di merito piu' 1.914,00 euro per la fase di accertamento tecnico preventivo) e le spese di consulenza tecnica, liquidate a parte e poste a carico delle strutture convenute. La cifra e' dovuta in solido da entrambe le strutture, che nei rapporti interni se la ripartiscono al 14% e al 13% rispetto alla percentuale di invalidita' accertata.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 8774/2024 del 4 ottobre 2024, R.G. 17246/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Nelle infezioni nosocomiali l'onere della prova si inverte. Non spetta al paziente provare la negligenza della struttura, ma e' la struttura a dover dimostrare di avere rispettato le norme e le leges artis, richiamando Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 10592/2021. Il giudice ha inoltre affermato che, in presenza di un unico danno riconducibile a un continuum di condotte concause, il nesso di causalita' non si interrompe e le strutture rispondono in solido verso il paziente, restando la ripartizione delle rispettive colpe una questione solo interna tra i condebitori.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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