Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-236

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 326.169 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 326.169 € per un caso di Infezione del sito chirurgico profonda (ISC profonda), di origine nosocomiale/ICA, sulla ferita di una craniotomia per asportazione di meningioma; isolato Staphylococcus epidermidis da catetere venoso centrale, contratta in Reparto di Recupero e Riabilitazione, in prosecuzione delle cure dopo un intervento di asportazione di meningioma frontale destro eseguito in altra struttura. Il danno non patrimoniale complessivo riconosciuto e' di 326.169,00 euro: 304.884,00 euro di danno biologico permanente differenziale fra il 27% e il 55% di invalidita', piu' 21.285,00 euro per l'inabilita' temporanea. Su questa somma sono dovuti interessi compensativi dal 23 luglio 2012, data di stabilizzazione dei postumi e interessi legali dalla sentenza al saldo. Dalla somma va pero' detratta quella di 180.000,00 euro, rivalutata, gia' pagata alla paziente nel marzo 2017 da un'altra struttura coobbligata con una transazione stragiudiziale per lo stesso danno. Al netto di questa detrazione il pagamento aggiuntivo dovuto in base a questa sentenza e' di circa 146.169,00 euro, oltre alla rivalutazione differenziale fra le due date. Restano fuori le spese processuali, liquidate a parte in 7.800,00 euro (800,00 euro di spese e 7.000,00 euro di compenso, oltre accessori di legge).

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8207/2023, ex art. 281 sexies c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-236 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8207/2023, ex art. 281 sexies c.p.c.)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
20/10/2023
Città
MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 42067/2020
Infezione
Infezione del sito chirurgico profonda (ISC profonda), di origine nosocomiale/ICA, sulla ferita di una craniotomia per asportazione di meningioma; isolato Staphylococcus epidermidis da catetere venoso centrale
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di Recupero e Riabilitazione, in prosecuzione delle cure dopo un intervento di asportazione di meningioma frontale destro eseguito in altra struttura
Risarcimento riconosciuto
326.169 €Il danno non patrimoniale complessivo riconosciuto e' di 326.169,00 euro: 304.884,00 euro di danno biologico permanente differenziale fra il 27% e il 55% di invalidita', piu' 21.285,00 euro per l'inabilita' temporanea. Su questa somma sono dovuti interessi compensativi dal 23 luglio 2012, data di stabilizzazione dei postumi e interessi legali dalla sentenza al saldo. Dalla somma va pero' detratta quella di 180.000,00 euro, rivalutata, gia' pagata alla paziente nel marzo 2017 da un'altra struttura coobbligata con una transazione stragiudiziale per lo stesso danno. Al netto di questa detrazione il pagamento aggiuntivo dovuto in base a questa sentenza e' di circa 146.169,00 euro, oltre alla rivalutazione differenziale fra le due date. Restano fuori le spese processuali, liquidate a parte in 7.800,00 euro (800,00 euro di spese e 7.000,00 euro di compenso, oltre accessori di legge).
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 8207/2023 del 20/10/2023, RG 42067/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026 e' stato tolto anche il nome di battesimo di un difensore, che la fonte aveva lasciato accanto alla parola «avv.». Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice applica l'art. 2055 c.c. sulla solidarieta' fra piu' responsabili di un danno indivisibile. non essendo possibile per i consulenti ripartire le quote di colpa fra le due strutture coinvolte, la paziente puo' pretendere l'intero risarcimento dalla struttura convenuta in questo giudizio, salvo il diritto di quest'ultima di rivalersi sull'altra struttura gia' transatta. La somma gia' incassata dalla paziente con la transazione conclusa con la prima struttura viene percio' detratta da quanto dovuto con questa sentenza, per evitare un ingiustificato arricchimento.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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