Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-233

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 473.840,69 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 473.840,69 € per un caso di Infezione nosocomiale del sito chirurgico dopo intervento ortopedico, degenerata in osteomielite cronica; infezione descritta come polimicrobica, senza indicazione dei singoli germi, contratta in Chirurgia ortopedica/traumatologica con infezione insorta dopo intervento per lesione osteotraumatica, con lesione iatrogena concomitante del nervo sciatico destro. Il totale di 473.840,69 euro somma cinque condanne solidali a carico delle due strutture. Al paziente spettano 361.255,07 euro, che comprendono danno biologico permanente differenziale del 35% liquidato in 286.836,00 euro, piu' danno da sofferenza soggettiva interiore in 150.660,00 euro, dai quali e' stata dedotta la rendita INAIL gia' percepita (135.120,93 euro capitalizzati), per un residuo di 302.375,07 euro, cui si aggiungono 58.880,00 euro per l'invalidita' temporanea. Alla moglie spettano 62.202,00 euro e a ciascuno dei tre figli, uno minorenne rappresentato dalla madre, 16.794,54 euro, quali danni riflessi da perdita del rapporto parentale. Restano fuori dal conto le spese di lite (35.000 euro di onorari oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, piu' 831 euro di anticipazioni), il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte (7.320 euro) e i costi della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis, tutti posti a carico delle convenute ma non sommati al risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 7949/2024). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Milano.

Il caso riguarda 5 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-233 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 7949/2024)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
07/08/2024
Città
Milano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento del danno iatrogeno da infezione nosocomiale post-chirurgica, introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. poi convertito in rito ordinario, RG 15907/2020, preceduta da accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. RG 40988/2018
Infezione
Infezione nosocomiale del sito chirurgico dopo intervento ortopedico, degenerata in osteomielite cronica; infezione descritta come polimicrobica, senza indicazione dei singoli germi
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Chirurgia ortopedica/traumatologica con infezione insorta dopo intervento per lesione osteotraumatica, con lesione iatrogena concomitante del nervo sciatico destro
Risarcimento riconosciuto
473.840,69 €Il totale di 473.840,69 euro somma cinque condanne solidali a carico delle due strutture. Al paziente spettano 361.255,07 euro, che comprendono danno biologico permanente differenziale del 35% liquidato in 286.836,00 euro, piu' danno da sofferenza soggettiva interiore in 150.660,00 euro, dai quali e' stata dedotta la rendita INAIL gia' percepita (135.120,93 euro capitalizzati), per un residuo di 302.375,07 euro, cui si aggiungono 58.880,00 euro per l'invalidita' temporanea. Alla moglie spettano 62.202,00 euro e a ciascuno dei tre figli, uno minorenne rappresentato dalla madre, 16.794,54 euro, quali danni riflessi da perdita del rapporto parentale. Restano fuori dal conto le spese di lite (35.000 euro di onorari oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, piu' 831 euro di anticipazioni), il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte (7.320 euro) e i costi della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis, tutti posti a carico delle convenute ma non sommati al risarcimento.
Persone coinvolte
5

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 7949/2024 del 07/08/2024, RG 15907/2020 (procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG 40988/2018) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 8 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Responsabilita' contrattuale della struttura sanitaria ex artt. 1218 e 1228 c.c., anche per il fatto del sanitario quale ausiliario necessario ('responsabilita' diretta per fatto proprio', Cass. 20.10.2021 n. 29001). Il danno riflesso dei congiunti puo' provarsi anche per presunzioni semplici, bastando il rapporto di stretta parentela e la convivenza (Cass. 30.8.2022 n. 25541; Cass. 8.4.2020 n. 7748) e va liquidato con le tabelle del Tribunale di Roma quando quelle milanesi non prevedano una voce dedicata al danno riflesso.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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