Caso documentato · HAI-232
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 43.112,50 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 43.112,50 € per un caso di Infezione nosocomiale del sito di accesso vascolare durante impianto di protesi valvolare aortica, con sepsi da Enterococcus faecium e successiva sovrapposizione di stafilococco aureo meticillino resistente non trattato in modo adeguato, contratta in Reparto di cardiologia, durante tre tentativi di posizionamento per via transfemorale di una bioprotesi valvolare aortica transcatetere. Il totale di 43.112,50 euro e' composto da due condanne identiche di 21.556,25 euro ciascuna, una per ognuno dei due figli eredi. Ogni quota somma tre voci: 2.500 euro (meta' del danno da perdita di chance di sopravvivenza che sarebbe spettato alla madre, anch'essa deceduta e i cui eredi sono gli stessi due figli), 10.000 euro (danno da anticipazione di sei mesi della perdita del rapporto parentale) e 9.056,25 euro (meta' del danno biologico per la sofferenza del padre nella fase terminale, complessivi 18.112,50 euro). Restano fuori dal conto le spese di lite (15.000 euro di compensi, oltre 15% di rimborso forfettario, 4% CPA e IVA) e i costi della consulenza tecnica, posti a carico della struttura ma non sommati al risarcimento. Respinta la richiesta di rimborso delle spese funerarie.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 7770/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Milano.
Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-232 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 7770/2025)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 14/10/2025
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria per decesso da infezione nosocomiale, RG 10194/2020
- Infezione
- Infezione nosocomiale del sito di accesso vascolare durante impianto di protesi valvolare aortica, con sepsi da Enterococcus faecium e successiva sovrapposizione di stafilococco aureo meticillino resistente non trattato in modo adeguato
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di cardiologia, durante tre tentativi di posizionamento per via transfemorale di una bioprotesi valvolare aortica transcatetere
- Risarcimento riconosciuto
- 43.112,50 €Il totale di 43.112,50 euro e' composto da due condanne identiche di 21.556,25 euro ciascuna, una per ognuno dei due figli eredi. Ogni quota somma tre voci: 2.500 euro (meta' del danno da perdita di chance di sopravvivenza che sarebbe spettato alla madre, anch'essa deceduta e i cui eredi sono gli stessi due figli), 10.000 euro (danno da anticipazione di sei mesi della perdita del rapporto parentale) e 9.056,25 euro (meta' del danno biologico per la sofferenza del padre nella fase terminale, complessivi 18.112,50 euro). Restano fuori dal conto le spese di lite (15.000 euro di compensi, oltre 15% di rimborso forfettario, 4% CPA e IVA) e i costi della consulenza tecnica, posti a carico della struttura ma non sommati al risarcimento. Respinta la richiesta di rimborso delle spese funerarie.
- Persone coinvolte
- 2
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 7770/2025 del 14/10/2025, RG 10194/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 5 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Responsabilita' contrattuale della struttura ex art. 1218 c.c. per inadempimento della prestazione sanitaria, una volta accertato il nesso causale fra l'assistenza e il contagio. Per il danno da perdita del rapporto parentale il giudice applica il criterio a punti indicato da Cass. 21.4.2021 n. 10759, ma se ne discosta in via eccezionale liquidando l'importo in base alla ridotta aspettativa di vita del paziente accertata dai consulenti (sei mesi), anziche' sulla sua eta' anagrafica.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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