Caso documentato · HAI-229
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 1.112.320 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.112.320 € per un caso di Sepsi tardiva neonatale (Late Onset Sepsis) in neonata pretermine, verosimilmente da Staphylococcus epidermidis. Un primo accertamento extragiudiziale aveva indicato lo Staphylococcus aureus, ma la CTU svolta nel giudizio di merito non e' riuscita a individuare con certezza il germe responsabile ne' il momento esatto del contagio, contratta in Reparto di terapia intensiva neonatale di primo livello (TIN1), neonata nata alla 27esima settimana di gestazione, in ventilazione meccanica e con sondino nasogastrico, tubo tracheale e catetere venoso centrale. Il totale quantificato in una cifra unica e' di 1.112.320,00 euro: 712.320,00 euro alla bambina per il danno biologico permanente (invalidita' differenziale fra il 25% e il 98%, secondo le tabelle di Milano), 250.000,00 euro alla madre e 150.000,00 euro al padre per il danno da lesione del rapporto parentale (tabelle 2021 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano), tutti oltre interessi compensativi fino al saldo. Il giudice condanna inoltre la struttura a versare alla bambina, per tutta la vita, a partire dai 16 anni di eta' (30 novembre 2022), una rendita annuale di 25.330,00 euro rivalutata secondo l'indice IPCA, quale risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacita' lavorativa futura. Il giudice ha scelto deliberatamente il pagamento periodico anziche' una somma capitalizzata una tantum, quindi questa componente non ha un totale quantificabile in una cifra unica e non e' stata sommata al totale sopra indicato. Restano fuori le spese di lite e di CTU (poste per due terzi a carico della struttura e per un terzo a carico degli attori verso l'assicuratore, oltre ai costi del procedimento di accertamento tecnico preventivo), che non sono risarcimento. La domanda risarcitoria proposta direttamente dagli attori contro la compagnia assicuratrice della struttura e' stata respinta per ragioni procedurali (norma non ancora in vigore), ma l'assicuratore e' stato comunque condannato a tenere indenne la struttura di quanto dovra' versare, al netto della franchigia di polizza.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 6556/2022). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Milano.
Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-229 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 6556/2022)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 23/07/2022
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, preceduta da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., promossa dai genitori in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore contro la struttura ospedaliera e la sua compagnia assicuratrice, RG 34127/2017
- Infezione
- Sepsi tardiva neonatale (Late Onset Sepsis) in neonata pretermine, verosimilmente da Staphylococcus epidermidis. Un primo accertamento extragiudiziale aveva indicato lo Staphylococcus aureus, ma la CTU svolta nel giudizio di merito non e' riuscita a individuare con certezza il germe responsabile ne' il momento esatto del contagio
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di terapia intensiva neonatale di primo livello (TIN1), neonata nata alla 27esima settimana di gestazione, in ventilazione meccanica e con sondino nasogastrico, tubo tracheale e catetere venoso centrale
- Risarcimento riconosciuto
- 1.112.320 €Il totale quantificato in una cifra unica e' di 1.112.320,00 euro: 712.320,00 euro alla bambina per il danno biologico permanente (invalidita' differenziale fra il 25% e il 98%, secondo le tabelle di Milano), 250.000,00 euro alla madre e 150.000,00 euro al padre per il danno da lesione del rapporto parentale (tabelle 2021 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano), tutti oltre interessi compensativi fino al saldo. Il giudice condanna inoltre la struttura a versare alla bambina, per tutta la vita, a partire dai 16 anni di eta' (30 novembre 2022), una rendita annuale di 25.330,00 euro rivalutata secondo l'indice IPCA, quale risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacita' lavorativa futura. Il giudice ha scelto deliberatamente il pagamento periodico anziche' una somma capitalizzata una tantum, quindi questa componente non ha un totale quantificabile in una cifra unica e non e' stata sommata al totale sopra indicato. Restano fuori le spese di lite e di CTU (poste per due terzi a carico della struttura e per un terzo a carico degli attori verso l'assicuratore, oltre ai costi del procedimento di accertamento tecnico preventivo), che non sono risarcimento. La domanda risarcitoria proposta direttamente dagli attori contro la compagnia assicuratrice della struttura e' stata respinta per ragioni procedurali (norma non ancora in vigore), ma l'assicuratore e' stato comunque condannato a tenere indenne la struttura di quanto dovra' versare, al netto della franchigia di polizza.
- Persone coinvolte
- 3
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 6556/2022 del 23 luglio 2022, RG 34127/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 8 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice ammette che dalla CTU non emerge la certezza che la struttura non abbia eseguito correttamente la prestazione, ne' l'individuazione del germe responsabile o del momento preciso del contagio. Ritiene pero' che testimonianze su singoli episodi di violazione delle regole igieniche (un visitatore con stivali sporchi di fango, un'intervista televisiva svolta nel reparto) costituiscano "elementi gravi, precisi e concordanti" che, per presunzione, fanno ritenere probabile che analoghe condotte disattente siano state tenute durante l'intera degenza della neonata, mai uscita dall'ospedale e che tali condotte abbiano, "piu' probabilmente che improbabilmente", svolto un ruolo causale nell'insorgenza dell'infezione. La responsabilita' della struttura per inesatto adempimento della prestazione sanitaria (art. 1218 c.c.) puo' quindi fondarsi su prova presuntiva anche quando la CTU non individua con certezza scientifica il preciso meccanismo del contagio.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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