Caso documentato · HAI-228
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 585.981,26 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 585.981,26 € per un caso di Infezione del sito chirurgico sternale da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), dopo intervento cardiochirurgico di triplice by-pass coronarico, contratta in Cardiochirurgia. Intervento di rivascolarizzazione miocardica con triplice by-pass coronarico e sternotomia, seguito da ricoveri per infezione della ferita sternale e da un tardivo intervento di rimozione dei punti di sutura infetti. Il totale di 585.981,26 euro somma tre condanne in solido a carico delle due strutture: 429.531,84 euro al paziente (385.473,50 di danno non patrimoniale per invalidita' temporanea e permanente al 50%, 3.731,39 di spese mediche rivalutate e 40.326,55 di interessi per lucro cessante), 84.991,42 euro alla moglie per danno da perdita del rapporto parentale (77.012,00 piu' 7.979,42 di interessi) e 71.458,00 euro al figlio, sempre per danno da rapporto parentale e da invalidita' temporanea (56.661,00 di danno non patrimoniale, 8.088,13 di spese rivalutate e 6.708,87 di interessi). Restano fuori dal conteggio, perche' non sono risarcimento, le spese di lite (1.713,00 di esborsi e 37.950,90 di compensi professionali, oltre accessori, piu' le spese di CTU e CTP) e le spese della mediazione (1.781,00), poste a carico delle strutture convenute. La ripartizione interna 60/40 tra le due strutture non incide sul totale, perche' la condanna verso i danneggiati e' in solido.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 6349/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-228 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 6349/2025)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 01/08/2025
- Città
- MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 693/2022
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico sternale da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), dopo intervento cardiochirurgico di triplice by-pass coronarico
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia. Intervento di rivascolarizzazione miocardica con triplice by-pass coronarico e sternotomia, seguito da ricoveri per infezione della ferita sternale e da un tardivo intervento di rimozione dei punti di sutura infetti
- Risarcimento riconosciuto
- 585.981,26 €Il totale di 585.981,26 euro somma tre condanne in solido a carico delle due strutture: 429.531,84 euro al paziente (385.473,50 di danno non patrimoniale per invalidita' temporanea e permanente al 50%, 3.731,39 di spese mediche rivalutate e 40.326,55 di interessi per lucro cessante), 84.991,42 euro alla moglie per danno da perdita del rapporto parentale (77.012,00 piu' 7.979,42 di interessi) e 71.458,00 euro al figlio, sempre per danno da rapporto parentale e da invalidita' temporanea (56.661,00 di danno non patrimoniale, 8.088,13 di spese rivalutate e 6.708,87 di interessi). Restano fuori dal conteggio, perche' non sono risarcimento, le spese di lite (1.713,00 di esborsi e 37.950,90 di compensi professionali, oltre accessori, piu' le spese di CTU e CTP) e le spese della mediazione (1.781,00), poste a carico delle strutture convenute. La ripartizione interna 60/40 tra le due strutture non incide sul totale, perche' la condanna verso i danneggiati e' in solido.
- Persone coinvolte
- 3
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 6349/2025 del 01/08/2025, RG 693/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026 e' stato tolto anche il nome della struttura di cardiologia riabilitativa del secondo ricovero. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice applica i criteri di riparto dell'onere della prova per le infezioni nosocomiali: «spetta al paziente provare il nesso di causalita' fra l'aggravamento della situazione patologica [...] e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di avere adempiuto esattamente la prestazione [...] con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spettera' alla struttura provare: 1) di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis [...] 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione» (richiamando Cass. civ. sez. 3, n. 6386/2023 e altre pronunce conformi). Valorizza inoltre il criterio temporale, topografico e clinico indicato dalla stessa Cassazione per stabilire la probabilita' prevalente del contagio in struttura.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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