Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-228

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 585.981,26 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 585.981,26 € per un caso di Infezione del sito chirurgico sternale da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), dopo intervento cardiochirurgico di triplice by-pass coronarico, contratta in Cardiochirurgia. Intervento di rivascolarizzazione miocardica con triplice by-pass coronarico e sternotomia, seguito da ricoveri per infezione della ferita sternale e da un tardivo intervento di rimozione dei punti di sutura infetti. Il totale di 585.981,26 euro somma tre condanne in solido a carico delle due strutture: 429.531,84 euro al paziente (385.473,50 di danno non patrimoniale per invalidita' temporanea e permanente al 50%, 3.731,39 di spese mediche rivalutate e 40.326,55 di interessi per lucro cessante), 84.991,42 euro alla moglie per danno da perdita del rapporto parentale (77.012,00 piu' 7.979,42 di interessi) e 71.458,00 euro al figlio, sempre per danno da rapporto parentale e da invalidita' temporanea (56.661,00 di danno non patrimoniale, 8.088,13 di spese rivalutate e 6.708,87 di interessi). Restano fuori dal conteggio, perche' non sono risarcimento, le spese di lite (1.713,00 di esborsi e 37.950,90 di compensi professionali, oltre accessori, piu' le spese di CTU e CTP) e le spese della mediazione (1.781,00), poste a carico delle strutture convenute. La ripartizione interna 60/40 tra le due strutture non incide sul totale, perche' la condanna verso i danneggiati e' in solido.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 6349/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-228 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 6349/2025)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
01/08/2025
Città
MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 693/2022
Infezione
Infezione del sito chirurgico sternale da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), dopo intervento cardiochirurgico di triplice by-pass coronarico
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Cardiochirurgia. Intervento di rivascolarizzazione miocardica con triplice by-pass coronarico e sternotomia, seguito da ricoveri per infezione della ferita sternale e da un tardivo intervento di rimozione dei punti di sutura infetti
Risarcimento riconosciuto
585.981,26 €Il totale di 585.981,26 euro somma tre condanne in solido a carico delle due strutture: 429.531,84 euro al paziente (385.473,50 di danno non patrimoniale per invalidita' temporanea e permanente al 50%, 3.731,39 di spese mediche rivalutate e 40.326,55 di interessi per lucro cessante), 84.991,42 euro alla moglie per danno da perdita del rapporto parentale (77.012,00 piu' 7.979,42 di interessi) e 71.458,00 euro al figlio, sempre per danno da rapporto parentale e da invalidita' temporanea (56.661,00 di danno non patrimoniale, 8.088,13 di spese rivalutate e 6.708,87 di interessi). Restano fuori dal conteggio, perche' non sono risarcimento, le spese di lite (1.713,00 di esborsi e 37.950,90 di compensi professionali, oltre accessori, piu' le spese di CTU e CTP) e le spese della mediazione (1.781,00), poste a carico delle strutture convenute. La ripartizione interna 60/40 tra le due strutture non incide sul totale, perche' la condanna verso i danneggiati e' in solido.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 6349/2025 del 01/08/2025, RG 693/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026 e' stato tolto anche il nome della struttura di cardiologia riabilitativa del secondo ricovero. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice applica i criteri di riparto dell'onere della prova per le infezioni nosocomiali: «spetta al paziente provare il nesso di causalita' fra l'aggravamento della situazione patologica [...] e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di avere adempiuto esattamente la prestazione [...] con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spettera' alla struttura provare: 1) di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis [...] 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione» (richiamando Cass. civ. sez. 3, n. 6386/2023 e altre pronunce conformi). Valorizza inoltre il criterio temporale, topografico e clinico indicato dalla stessa Cassazione per stabilire la probabilita' prevalente del contagio in struttura.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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