Caso documentato · HAI-226
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 400.000 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 400.000 € per un caso di Processi infettivi multipli di origine nosocomiale insorti dopo un intervento cardiochirurgico, evoluti in sepsi con mediastinite e shock settico, con esito letale; il germe responsabile non e' specificato nel testo, contratta in Reparto di cardiochirurgia, intervento di sostituzione protesica dell'aorta toracica ascendente, seguito da un secondo intervento di stabilizzazione sternale. Il tribunale liquida un totale di 403.000,00 euro: 250.000,00 euro al figlio e 150.000,00 euro alla moglie per la perdita del rapporto parentale (danno non patrimoniale iure proprio), piu' 3.000,00 euro complessivi agli attori per la lesione del diritto al consenso informato del defunto (quota di 9.000,00 euro totali, suddivisi in parti uguali fra i sei eredi legittimi del defunto). Restano fuori la richiesta di 795.222,00 euro per danno da perdita del bene vita (danno tanatologico), respinta perche' non ammesso dalla giurisprudenza costante di legittimita' e la domanda di danno patrimoniale per il reddito del defunto, respinta per mancanza di prova. Nel corso del giudizio la struttura aveva gia' corrisposto agli attori un acconto/transazione di 460.000,00 euro (230.000,00 euro ciascuno): il tribunale dichiara questa somma satisfattiva del capitale liquidato (403.000,00 euro) e in gran parte anche di rivalutazione e interessi, salvo un residuo non quantificato in dispositivo. L'archivio pubblica 400.000,00 euro, cioè i 403.000,00 del dispositivo meno i 3.000,00 per la lesione del diritto al consenso informato, che non risarciscono il contagio. Le spese di lite (7.125,00 euro, limitate al periodo fino al 26 maggio 2016) e le spese di CTU, poste a carico di entrambe le parti in eguale misura, non sono risarcimento e non si sommano alla cifra sopra indicata.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 4855/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-226 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 4855/2018)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/04/2018
- Città
- MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, promossa dalla moglie in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore del paziente deceduto, RG 20049/2015
- Infezione
- Processi infettivi multipli di origine nosocomiale insorti dopo un intervento cardiochirurgico, evoluti in sepsi con mediastinite e shock settico, con esito letale; il germe responsabile non e' specificato nel testo
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Reparto di cardiochirurgia, intervento di sostituzione protesica dell'aorta toracica ascendente, seguito da un secondo intervento di stabilizzazione sternale
- Risarcimento riconosciuto
- 400.000 €Il tribunale liquida un totale di 403.000,00 euro: 250.000,00 euro al figlio e 150.000,00 euro alla moglie per la perdita del rapporto parentale (danno non patrimoniale iure proprio), piu' 3.000,00 euro complessivi agli attori per la lesione del diritto al consenso informato del defunto (quota di 9.000,00 euro totali, suddivisi in parti uguali fra i sei eredi legittimi del defunto). Restano fuori la richiesta di 795.222,00 euro per danno da perdita del bene vita (danno tanatologico), respinta perche' non ammesso dalla giurisprudenza costante di legittimita' e la domanda di danno patrimoniale per il reddito del defunto, respinta per mancanza di prova. Nel corso del giudizio la struttura aveva gia' corrisposto agli attori un acconto/transazione di 460.000,00 euro (230.000,00 euro ciascuno): il tribunale dichiara questa somma satisfattiva del capitale liquidato (403.000,00 euro) e in gran parte anche di rivalutazione e interessi, salvo un residuo non quantificato in dispositivo. L'archivio pubblica 400.000,00 euro, cioè i 403.000,00 del dispositivo meno i 3.000,00 per la lesione del diritto al consenso informato, che non risarciscono il contagio. Le spese di lite (7.125,00 euro, limitate al periodo fino al 26 maggio 2016) e le spese di CTU, poste a carico di entrambe le parti in eguale misura, non sono risarcimento e non si sommano alla cifra sopra indicata.
- Persone coinvolte
- 2
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 4855/2018 del 16 aprile 2018, RG 20049/2015 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice ribadisce, richiamando la giurisprudenza costante della Cassazione (tra cui Corte Cost. 372/1994 e Cass. 1361/2014, 15706/2010, 7632/2003, 21060/2016), che il cosiddetto danno tanatologico da perdita del bene vita non e' trasmissibile agli eredi, mentre il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato equitativamente in base a durata e intensita' del legame affettivo, provabile anche per presunzioni. Sul nesso causale dell'infezione, il giudice recepisce l'accertamento tecnico concorde delle parti, gia' raggiunto prima del processo, secondo cui il decesso e' riconducibile ai plurimi errori professionali dei sanitari, in particolare all'omessa e inadeguata profilassi antibiotica.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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