Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-225

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 79.464,20 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 79.464,20 € per un caso di Infezione periprotesica del ginocchio (sito chirurgico) da Enterococcus faecium, a esordio ritardato, di origine nosocomiale, dopo intervento di artroprotesi, contratta in Reparto di ortopedia, intervento di artroprotesi al ginocchio destro (da monocompartimentale, come da consenso, a totale, deciso in corso di intervento). Il danno non patrimoniale (danno biologico permanente differenziale, 39.091,00 euro, piu' danno da inabilita' temporanea, 27.720,00 euro) ammonta a 66.811,00 euro, di cui 8.820,00 euro a carico del solo medico per il ritardo diagnostico e 57.991,00 euro a carico di struttura e medico in solido. Si aggiungono le spese mediche e per relazione medico legale rivalutate (5.116,78 euro) e gli interessi per lucro cessante (7.536,42 euro, di cui 924,15 euro riferiti alla quota del solo medico). Il totale condannato e' 79.464,20 euro, ripartito in 69.720,05 euro in solido tra struttura e medico e 9.744,15 euro a carico del solo medico. Il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento autonomo per lesione del diritto all'autodeterminazione per mancanza di allegazioni specifiche sul pregiudizio subito. Restano fuori le spese di lite e quelle del procedimento di consulenza preventiva, liquidate a parte a carico dei resistenti.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza del 04/06/2025, R.G. 37839/2023). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-225 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza del 04/06/2025, R.G. 37839/2023)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/06/2025
Città
MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 37839/2023, preceduta da consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
Infezione
Infezione periprotesica del ginocchio (sito chirurgico) da Enterococcus faecium, a esordio ritardato, di origine nosocomiale, dopo intervento di artroprotesi
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia, intervento di artroprotesi al ginocchio destro (da monocompartimentale, come da consenso, a totale, deciso in corso di intervento)
Risarcimento riconosciuto
79.464,20 €Il danno non patrimoniale (danno biologico permanente differenziale, 39.091,00 euro, piu' danno da inabilita' temporanea, 27.720,00 euro) ammonta a 66.811,00 euro, di cui 8.820,00 euro a carico del solo medico per il ritardo diagnostico e 57.991,00 euro a carico di struttura e medico in solido. Si aggiungono le spese mediche e per relazione medico legale rivalutate (5.116,78 euro) e gli interessi per lucro cessante (7.536,42 euro, di cui 924,15 euro riferiti alla quota del solo medico). Il totale condannato e' 79.464,20 euro, ripartito in 69.720,05 euro in solido tra struttura e medico e 9.744,15 euro a carico del solo medico. Il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento autonomo per lesione del diritto all'autodeterminazione per mancanza di allegazioni specifiche sul pregiudizio subito. Restano fuori le spese di lite e quelle del procedimento di consulenza preventiva, liquidate a parte a carico dei resistenti.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza del 04/06/2025, R.G. 37839/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori, 1 sanitario e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026 e' stato tolto anche il nome di battesimo del medico convenuto, che la fonte aveva lasciato otto volte col cognome gia' oscurato. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Per le infezioni nosocomiali, una volta che il paziente prova il nesso causale fra il ricovero e l'insorgenza dell'infezione anche tramite presunzioni, spetta alla struttura provare "di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis" e "di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico" (Cass. 4864/2021, 5490/2023 e 6386/2023). Il nesso si ritiene provato in base ai criteri cronologico, topografico, di idoneita' qualitativa e di continuita' fenomenica, senza che serva individuare il momento esatto della contaminazione.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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