Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-224

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 171.782,40 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 171.782,40 € per un caso di Infezione del sito chirurgico e sepsi post operatoria da germi multiresistenti (Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli), evolute in cellulite e fascite necrotizzante, dopo intervento di ricostruzione ureterale, contratta in Reparto di Urologia, intervento di ricanalizzazione e ricostruzione ureterale in paziente con storia di calcolosi renale sinistra e infezioni urinarie ricorrenti. Il risarcimento del danno non patrimoniale e' composto da danno biologico temporaneo (30.875,00 euro), danno biologico permanente gia' personalizzato al 25% (112.277,00 euro) e danno morale (28.630,40 euro), per un totale di 171.782,40 euro, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Il danno biologico permanente e' stato calcolato in via differenziale, scomputando un 7% di invalidita' gia' preesistente per un laparocele di altra origine. Il danno patrimoniale per mancato guadagno e' stato respinto per mancanza di prova sui redditi. Restano fuori dal conto le spese di lite (13.430,00 euro, oltre accessori) poste a carico della struttura convenuta e le spese di CTU, gia' liquidate con separato provvedimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza del 15/05/2022, R.G. 45406/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-224 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza del 15/05/2022, R.G. 45406/2018)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
15/05/2022
Città
Milano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 45406/2018
Infezione
Infezione del sito chirurgico e sepsi post operatoria da germi multiresistenti (Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli), evolute in cellulite e fascite necrotizzante, dopo intervento di ricostruzione ureterale
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Reparto di Urologia, intervento di ricanalizzazione e ricostruzione ureterale in paziente con storia di calcolosi renale sinistra e infezioni urinarie ricorrenti
Risarcimento riconosciuto
171.782,40 €Il risarcimento del danno non patrimoniale e' composto da danno biologico temporaneo (30.875,00 euro), danno biologico permanente gia' personalizzato al 25% (112.277,00 euro) e danno morale (28.630,40 euro), per un totale di 171.782,40 euro, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Il danno biologico permanente e' stato calcolato in via differenziale, scomputando un 7% di invalidita' gia' preesistente per un laparocele di altra origine. Il danno patrimoniale per mancato guadagno e' stato respinto per mancanza di prova sui redditi. Restano fuori dal conto le spese di lite (13.430,00 euro, oltre accessori) poste a carico della struttura convenuta e le spese di CTU, gia' liquidate con separato provvedimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza del 15/05/2022, R.G. 45406/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 3 difensori. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La responsabilita' della struttura sanitaria si inquadra nella responsabilita' contrattuale da contratto di spedalita' (art. 1218 c.c.). Il danneggiato deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia, mentre spetta alla struttura provare di aver eseguito la prestazione con diligenza e che l'esito sfavorevole derivi da evento imprevisto e imprevedibile: "il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze... restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare... che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso". Il giudice applica inoltre il criterio del danno iatrogeno differenziale per scomputare la quota di invalidita' gia' preesistente all'intervento.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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