Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-223

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 2.122.190,22 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 2.122.190,22 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus (ceppo resistente a piu' antibiotici), insorta dopo un intervento di decompressione e artrodesi cervicale per via anteriore. Aggravata da una profilassi antibiotica non conforme alle linee guida e, in una seconda struttura, da un ritardo diagnostico e dalla sospensione anticipata della terapia, fino a determinare una compressione midollare cervicale e la tetraplegia del paziente., contratta in Neurochirurgia o chirurgia spinale (intervento di decompressione e artrodesi cervicale C3-C4), poi degenza in una seconda struttura per la gestione dell'infezione della ferita chirurgica, con successivo intervento urgente di decompressione midollare. La cifra sommata, 2.122.190,22 euro, e' la somma delle cinque condanne in solido liquidate nel dispositivo. Al paziente vanno 1.511.510,00 euro (danno non patrimoniale per 1.119.490,96 euro gia' rivalutati, piu' danno patrimoniale da spese sostenute e future e da lucro cessante, piu' interessi legali); alla moglie vanno 211.308,04 euro e a ciascuna delle tre figlie, due maggiorenni e una minore, vanno 133.124,06 euro, tutti a titolo di danno da lesione del rapporto parentale comprensivo di rivalutazione e interessi. Restano fuori dal conteggio una rendita vitalizia di 5.169,96 euro l'anno, rivalutata secondo l'indice IPCA, dovuta al paziente per tutta la vita per le spese di assistenza future (il giudice l'ha lasciata come rendita periodica invece di capitalizzarla in un'unica somma, quindi non e' sommabile senza inventare un'ipotesi di durata); le spese di lite verso gli attori (259 euro di esborsi piu' 44.567,60 euro di compenso, oltre accessori di legge); le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva (286 euro piu' 10.767,40 euro di compenso, oltre il rimborso di CTU e CTP); le spese liquidate in favore della societa' cessionaria del credito, poi uscita dal giudizio per intervenuta retrocessione (759 euro piu' 7.051,50 euro di compenso). Nessuna di queste ultime voci e' risarcimento del danno.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 3774/2024). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 5 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-223 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 3774/2024)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/04/2024
Città
MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale in ambito sanitario, RG 29880/2021
Infezione
Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus (ceppo resistente a piu' antibiotici), insorta dopo un intervento di decompressione e artrodesi cervicale per via anteriore. Aggravata da una profilassi antibiotica non conforme alle linee guida e, in una seconda struttura, da un ritardo diagnostico e dalla sospensione anticipata della terapia, fino a determinare una compressione midollare cervicale e la tetraplegia del paziente.
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Neurochirurgia o chirurgia spinale (intervento di decompressione e artrodesi cervicale C3-C4), poi degenza in una seconda struttura per la gestione dell'infezione della ferita chirurgica, con successivo intervento urgente di decompressione midollare
Risarcimento riconosciuto
2.122.190,22 €La cifra sommata, 2.122.190,22 euro, e' la somma delle cinque condanne in solido liquidate nel dispositivo. Al paziente vanno 1.511.510,00 euro (danno non patrimoniale per 1.119.490,96 euro gia' rivalutati, piu' danno patrimoniale da spese sostenute e future e da lucro cessante, piu' interessi legali); alla moglie vanno 211.308,04 euro e a ciascuna delle tre figlie, due maggiorenni e una minore, vanno 133.124,06 euro, tutti a titolo di danno da lesione del rapporto parentale comprensivo di rivalutazione e interessi. Restano fuori dal conteggio una rendita vitalizia di 5.169,96 euro l'anno, rivalutata secondo l'indice IPCA, dovuta al paziente per tutta la vita per le spese di assistenza future (il giudice l'ha lasciata come rendita periodica invece di capitalizzarla in un'unica somma, quindi non e' sommabile senza inventare un'ipotesi di durata); le spese di lite verso gli attori (259 euro di esborsi piu' 44.567,60 euro di compenso, oltre accessori di legge); le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva (286 euro piu' 10.767,40 euro di compenso, oltre il rimborso di CTU e CTP); le spese liquidate in favore della societa' cessionaria del credito, poi uscita dal giudizio per intervenuta retrocessione (759 euro piu' 7.051,50 euro di compenso). Nessuna di queste ultime voci e' risarcimento del danno.
Persone coinvolte
5

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 3774/2024 del 4 aprile 2024, RG 29880/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 8 difensori e 1 persona privata. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice applica il principio per cui la responsabilita' della struttura per infezione nosocomiale non ha natura oggettiva, ma una volta che il paziente provi, anche per presunzioni, il nesso causale tra infezione e prestazione sanitaria, spetta alla struttura provare in concreto l'impossibilita' di eseguire correttamente la prestazione di protezione: "l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilita' dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa [...] non gia', riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensi' come impossibilita' in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato" (Cass. civ., sez. 3, 22 febbraio 2023, n. 5490). Il giudice esclude inoltre che l'intervento della seconda struttura, con i suoi ritardi ed errori, interrompa il nesso causale innescato dalla prima, non trattandosi di un fattore eccezionale ne' imprevedibile. Le due strutture rispondono percio' in solido, ai sensi dell'articolo 2055 del codice civile.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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