Caso documentato · HAI-222
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 57.341,42 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 57.341,42 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Stafilococco aureo meticillino sensibile (infezione precoce di protesi), insorta dopo un intervento di protesizzazione del ginocchio, contratta in Reparto di ortopedia, intervento di artroprotesi cementata di ginocchio, con successivi ricoveri per infezione della protesi, rimozione e reimpianto e, infine, artrodesi del ginocchio presso altra struttura. Il totale di 57.341,42 euro si compone di 53.569,49 euro per danno non patrimoniale (di cui 3.001,17 euro per l'invalidita' permanente, ricalcolata con il criterio della premorienza per il decesso della danneggiata prima della fine del giudizio e 50.568,32 euro per l'invalidita' temporanea) e di 3.771,93 euro per danno patrimoniale (farmaci, rialzo plantare, taxi per le visite e rilascio di cartelle cliniche). Struttura e medico rispondono in solido verso l'erede, con riparto interno del 70% alla struttura e del 30% al medico. Sono state respinte le richieste per l'acquisto di un'auto nuova e per i voli aerei del figlio, non legate causalmente al danno della paziente. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (per complessivi circa 20.234 euro fra la fase di accertamento tecnico preventivo e il giudizio di merito) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Sono spese processuali poste a carico dei convenuti, non risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 3288/2026). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-222 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 3288/2026)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 18/04/2026
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria (introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi mutata in rito ordinario), RG 21844/2022, preceduta da accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., RG 40635/2019
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico da Stafilococco aureo meticillino sensibile (infezione precoce di protesi), insorta dopo un intervento di protesizzazione del ginocchio
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia, intervento di artroprotesi cementata di ginocchio, con successivi ricoveri per infezione della protesi, rimozione e reimpianto e, infine, artrodesi del ginocchio presso altra struttura
- Risarcimento riconosciuto
- 57.341,42 €Il totale di 57.341,42 euro si compone di 53.569,49 euro per danno non patrimoniale (di cui 3.001,17 euro per l'invalidita' permanente, ricalcolata con il criterio della premorienza per il decesso della danneggiata prima della fine del giudizio e 50.568,32 euro per l'invalidita' temporanea) e di 3.771,93 euro per danno patrimoniale (farmaci, rialzo plantare, taxi per le visite e rilascio di cartelle cliniche). Struttura e medico rispondono in solido verso l'erede, con riparto interno del 70% alla struttura e del 30% al medico. Sono state respinte le richieste per l'acquisto di un'auto nuova e per i voli aerei del figlio, non legate causalmente al danno della paziente. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (per complessivi circa 20.234 euro fra la fase di accertamento tecnico preventivo e il giudizio di merito) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Sono spese processuali poste a carico dei convenuti, non risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 3288/2026, RG 21844/2022, pronunciata il 18 aprile 2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 14 difensori, 1 persona privata e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilita' della struttura sanitaria per inadempimento del contratto di spedalita' segue l'art. 1218 c.c., con onere della prova a carico della struttura. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui "l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi e' stato ovvero che, pur esistendo, esso non e' stato eziologicamente rilevante" (Cass. Sez. Un. 11.1.2008 n. 577). Il nesso causale fra intervento e infezione e' stato ritenuto provato secondo il criterio del piu' probabile che non.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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