Caso documentato · HAI-220
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 96.981,85 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 96.981,85 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Streptococcus pyogenes, evoluta in fascite necrotizzante toraco-addominale, sepsi, shock settico e insufficienza multiorgano, dopo un intervento di asportazione di un nodulo mammario, contratta in Senologia (ricovero e intervento di sezione mammaria retroareolare per l'asportazione di un nodulo alla mammella sinistra, in regime SSN presso un istituto di ricovero e cura). Il giudice ha liquidato, per capitale e interessi compensativi, un risarcimento complessivo di 96.981,85 euro: 45.549,00 euro per il danno biologico permanente (invalidita' al 19%, comprensiva della componente psichica), 15.942,00 euro per la sofferenza soggettiva collegata, 15.000,00 euro di personalizzazione per il pregiudizio alla pratica sportiva e alla vita di relazione, 9.504,00 euro per l'invalidita' temporanea (66 giorni al 100%, 20 al 75%, 20 al 50%, 20 al 25%), piu' 9.743,74 e 1.243,11 euro di interessi compensativi sulle prime voci. Da questa somma va detratto quanto gia' versato dall'assicuratore della struttura in via stragiudiziale nel 2016 (80.000,00 euro, rivalutati a 94.800,00 euro). Il dispositivo condanna la convenuta a pagare solo il saldo residuo di 2.181,85 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al pagamento. Sono state respinte le domande di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del lavoro e delle spese mediche, per difetto di prova e la domanda di condanna per lite temeraria. Le spese processuali (2.000,00 euro di onorari all'attore, oltre accessori) e le spese di CTU, poste a meta' a carico di ciascuna parte, sono spese processuali e non entrano nel conteggio del risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 10274/2023). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-220 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 10274/2023)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 18/12/2023
- Città
- MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 5750/2018
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico da Streptococcus pyogenes, evoluta in fascite necrotizzante toraco-addominale, sepsi, shock settico e insufficienza multiorgano, dopo un intervento di asportazione di un nodulo mammario
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Senologia (ricovero e intervento di sezione mammaria retroareolare per l'asportazione di un nodulo alla mammella sinistra, in regime SSN presso un istituto di ricovero e cura)
- Risarcimento riconosciuto
- 96.981,85 €Il giudice ha liquidato, per capitale e interessi compensativi, un risarcimento complessivo di 96.981,85 euro: 45.549,00 euro per il danno biologico permanente (invalidita' al 19%, comprensiva della componente psichica), 15.942,00 euro per la sofferenza soggettiva collegata, 15.000,00 euro di personalizzazione per il pregiudizio alla pratica sportiva e alla vita di relazione, 9.504,00 euro per l'invalidita' temporanea (66 giorni al 100%, 20 al 75%, 20 al 50%, 20 al 25%), piu' 9.743,74 e 1.243,11 euro di interessi compensativi sulle prime voci. Da questa somma va detratto quanto gia' versato dall'assicuratore della struttura in via stragiudiziale nel 2016 (80.000,00 euro, rivalutati a 94.800,00 euro). Il dispositivo condanna la convenuta a pagare solo il saldo residuo di 2.181,85 euro, oltre interessi legali dalla sentenza al pagamento. Sono state respinte le domande di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del lavoro e delle spese mediche, per difetto di prova e la domanda di condanna per lite temeraria. Le spese processuali (2.000,00 euro di onorari all'attore, oltre accessori) e le spese di CTU, poste a meta' a carico di ciascuna parte, sono spese processuali e non entrano nel conteggio del risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 10274/2023, RG 5750/2018, pronunciata il 18 dicembre 2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Anche quando l'intervento chirurgico e' di per se' indicato e correttamente eseguito, la struttura risponde se il consulente accerta, secondo il criterio del piu' probabile che non, che l'infezione sia stata causata da una non rigorosa osservanza delle norme di asepsi durante l'intervento. Il giudice ha scritto che tale carenza 'e' da considerare, piu' probabilmente che improbabilmente, avere svolto ruolo causale nell'insorgenza dell'infezione'. Per la liquidazione del danno da ritardato pagamento in un debito di valore, oltre alla rivalutazione monetaria vanno calcolati gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata (Cass. S.U. n. 1712/95).
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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