Caso documentato · HAI-218
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 37.260 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 37.260 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Escherichia coli, insorta dopo un intervento di chirurgia estetica (gluteoplastica con protesi), ricondotta dal consulente tecnico d'ufficio a un inquinamento perioperatorio. La condanna in solido a carico della clinica e dei due medici ammonta a 37.260,00 euro complessivi in moneta attuale: 35.700,00 euro di danno non patrimoniale (biologico e morale) da invalidita' permanente (12-13%) e temporanea (165 giorni), piu' 1.560,00 euro di spese mediche rivalutate. A questa somma si aggiungono interessi compensativi e legali calcolati come descritto in motivazione. Sono state respinte le domande di risarcimento del danno patrimoniale futuro e dell'invalidita' temporanea futura legate a un ipotizzato intervento correttivo, per mancanza di prova. Restano fuori dal conteggio le spese di lite poste a carico dei convenuti (8.013 euro alla parte attrice, piu' due volte 7.254 euro di compensi tra i chiamati in causa, oltre accessori) e le spese di CTU: sono spese processuali, non risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1007/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-218 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1007/2020)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 03/02/2020
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 53139/2015
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico da Escherichia coli, insorta dopo un intervento di chirurgia estetica (gluteoplastica con protesi), ricondotta dal consulente tecnico d'ufficio a un inquinamento perioperatorio
- Categoria
- Escherichia coli
- Reparto o contesto
- Reparto non nominato dal provvedimento (intervento di gluteoplastica con protesi in regime ambulatoriale, eseguito da due medici in una clinica privata di chirurgia estetica)
- Risarcimento riconosciuto
- 37.260 €La condanna in solido a carico della clinica e dei due medici ammonta a 37.260,00 euro complessivi in moneta attuale: 35.700,00 euro di danno non patrimoniale (biologico e morale) da invalidita' permanente (12-13%) e temporanea (165 giorni), piu' 1.560,00 euro di spese mediche rivalutate. A questa somma si aggiungono interessi compensativi e legali calcolati come descritto in motivazione. Sono state respinte le domande di risarcimento del danno patrimoniale futuro e dell'invalidita' temporanea futura legate a un ipotizzato intervento correttivo, per mancanza di prova. Restano fuori dal conteggio le spese di lite poste a carico dei convenuti (8.013 euro alla parte attrice, piu' due volte 7.254 euro di compensi tra i chiamati in causa, oltre accessori) e le spese di CTU: sono spese processuali, non risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 1007/2020, RG 53139/2015, pronunciata il 3 febbraio 2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 12 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Nella responsabilita' contrattuale della struttura e dei medici che operano in equipe, il danneggiato deve provare il nesso causale tra l'intervento e l'infezione secondo il criterio del 'piu' probabile che non', mentre spetta al debitore provare che l'esito sia derivato da una causa imprevedibile e inevitabile. Il giudice ha scritto che l'origine nosocomiale dell'infezione, in assenza di prova sui protocolli di prevenzione e sulla sterilita' di locali e strumentazione, e' 'indicativa (...) di precise responsabilita' della struttura'. Nel rapporto interno struttura/medico, il regresso per colpa esclusiva del sanitario si ripartisce in via presuntiva, salvo che la struttura provi una devianza del sanitario 'del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile' dal programma di cura condiviso.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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