Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-217

Infezione contratta in ospedale a Lecco, risarcimento di 152.074 € nel 2021

Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 152.074 € per un caso di Infezione del sito chirurgico, osteomielite cronica femorale e infezione di protesi di ginocchio destro, tutte collegate a un intervento di sintesi di frattura del femore. Il testo non indica il nome del germe responsabile., contratta in Reparto di ortopedia e, in un successivo ricovero, malattie infettive, dopo intervento chirurgico di sintesi della frattura del femore destro. Il Tribunale liquida un unico importo di danno non patrimoniale (iatrogeno differenziale) di 152.074 euro, dato dalla somma di 81.274 euro di danno permanente (comprensivo di danno morale, ricavato dalla differenza tra il danno calcolato al 35% e quello calcolato al 25% senza l'errore medico) e 70.800 euro di danno biologico temporaneo (43.800 euro per invalidita' totale, 16.200 euro per invalidita' parziale al 75%, 10.800 euro per invalidita' parziale al 50%), oltre interessi legali. Il ricorrente aveva chiesto anche 15.012 euro di danno patrimoniale, ma il dispositivo non liquida questa voce. Restano fuori dal conto le spese di lite (4.600 euro di compenso piu' 406,50 euro di anticipazioni per il giudizio, 3.645 euro di compenso piu' 286 euro di anticipazioni per l'accertamento tecnico preventivo, 2.000 euro per il consulente di parte) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura convenuta ma non sommate al risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Lecco, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., RG 2203/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Lecco.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-217 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Lecco, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., RG 2203/2020)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
16/11/2021
Città
Lecco
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., RG 2203/2020
Infezione
Infezione del sito chirurgico, osteomielite cronica femorale e infezione di protesi di ginocchio destro, tutte collegate a un intervento di sintesi di frattura del femore. Il testo non indica il nome del germe responsabile.
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia e, in un successivo ricovero, malattie infettive, dopo intervento chirurgico di sintesi della frattura del femore destro
Risarcimento riconosciuto
152.074 €Il Tribunale liquida un unico importo di danno non patrimoniale (iatrogeno differenziale) di 152.074 euro, dato dalla somma di 81.274 euro di danno permanente (comprensivo di danno morale, ricavato dalla differenza tra il danno calcolato al 35% e quello calcolato al 25% senza l'errore medico) e 70.800 euro di danno biologico temporaneo (43.800 euro per invalidita' totale, 16.200 euro per invalidita' parziale al 75%, 10.800 euro per invalidita' parziale al 50%), oltre interessi legali. Il ricorrente aveva chiesto anche 15.012 euro di danno patrimoniale, ma il dispositivo non liquida questa voce. Restano fuori dal conto le spese di lite (4.600 euro di compenso piu' 406,50 euro di anticipazioni per il giudizio, 3.645 euro di compenso piu' 286 euro di anticipazioni per l'accertamento tecnico preventivo, 2.000 euro per il consulente di parte) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura convenuta ma non sommate al risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Lecco, sezione prima civile, ordinanza del 16/11/2021, RG 2203/2020 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 1 difensore. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. La responsabilita' della struttura si fonda sull'accertamento tecnico (CTU in sede di ATP), che ha ritenuto probabile l'origine nosocomiale dell'infezione anche senza poter individuare il preciso passaggio critico della contaminazione. Per il calcolo del danno il giudice applica il principio di Cassazione n. 26117/2021 sul "danno iatrogeno differenziale": si liquida prima il grado di invalidita' permanente accertato in concreto, poi quello che sarebbe comunque residuato senza l'errore medico e si risarcisce solo la differenza tra i due; l'eventuale indennizzo assicurativo gia' percepito si scomputa esclusivamente per la parte che eccede il danno di base.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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