Caso documentato · HAI-215
Infezione contratta in ospedale a Monza, risarcimento di 195.463 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 195.463 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo intervento di miomectomia (asportazione di fibroma uterino), evoluta in pelvi-peritonite e sepsi con esito in isterectomia d'urgenza. Il testo non identifica il germe responsabile. I consulenti segnalano l'assenza di dati colturali e di antibiotico-sensibilita'., contratta in Ginecologia. Intervento di miomectomia (asportazione di fibroma uterino) eseguito il 1 febbraio 2012; dimissione contestata il 4 febbraio 2012; ricovero d'urgenza il 6 febbraio 2012 presso altro ospedale per isterectomia subtotale a seguito di pelvi-peritonite. La sentenza d'appello conferma integralmente gli importi liquidati dal Tribunale di Monza (sentenza n. 2550/2017): alla donna 115.463,00 euro (comprensivi di danno non patrimoniale da invalidita' permanente, inabilita' temporanea e spese mediche), al marito 50.000,00 euro e alla figlia 30.000,00 euro per il danno da turbamento della relazione familiare, per un totale di 195.463,00 euro, oltre interessi legali dal 6 febbraio 2012 al saldo. L'appello, proposto dalla struttura, riguardava solo la domanda di manleva verso il medico dimettente (respinta) e non ha modificato le somme dovute alle vittime. Restano fuori dal conto le spese processuali del grado, liquidate in 9.515,00 euro per ciascuna delle controparti vittoriose, oltre spese generali, IVA e CPA. Il contributo unificato aggiuntivo e' posto a carico della struttura appellante.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Milano, sezione II civile, collegio, secondo grado (sentenza n. 5523/2018, RG 4681/2017). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-215 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Milano, sezione II civile, collegio, secondo grado (sentenza n. 5523/2018, RG 4681/2017)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 28/11/2018
- Città
- MonzaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 4681/2017, in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2550/2017 del 1 agosto 2017 (stesso caso gia' catalogato come procedimento di primo grado)
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico dopo intervento di miomectomia (asportazione di fibroma uterino), evoluta in pelvi-peritonite e sepsi con esito in isterectomia d'urgenza. Il testo non identifica il germe responsabile. I consulenti segnalano l'assenza di dati colturali e di antibiotico-sensibilita'.
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Ginecologia. Intervento di miomectomia (asportazione di fibroma uterino) eseguito il 1 febbraio 2012; dimissione contestata il 4 febbraio 2012; ricovero d'urgenza il 6 febbraio 2012 presso altro ospedale per isterectomia subtotale a seguito di pelvi-peritonite
- Risarcimento riconosciuto
- 195.463 €La sentenza d'appello conferma integralmente gli importi liquidati dal Tribunale di Monza (sentenza n. 2550/2017): alla donna 115.463,00 euro (comprensivi di danno non patrimoniale da invalidita' permanente, inabilita' temporanea e spese mediche), al marito 50.000,00 euro e alla figlia 30.000,00 euro per il danno da turbamento della relazione familiare, per un totale di 195.463,00 euro, oltre interessi legali dal 6 febbraio 2012 al saldo. L'appello, proposto dalla struttura, riguardava solo la domanda di manleva verso il medico dimettente (respinta) e non ha modificato le somme dovute alle vittime. Restano fuori dal conto le spese processuali del grado, liquidate in 9.515,00 euro per ciascuna delle controparti vittoriose, oltre spese generali, IVA e CPA. Il contributo unificato aggiuntivo e' posto a carico della struttura appellante.
- Persone coinvolte
- 3
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 5523/2018 del 28/11/2018, RG 4681/2017, che conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 2550/2017 del 1 agosto 2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 8 difensori e il nome proprio della struttura. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Il 06/09/2026 e' stato tolto anche il nome di battesimo di un difensore, col cognome gia' oscurato. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilita' contrattuale della struttura per l'infezione nosocomiale, fondata sulla presunzione ex art. 1218 c.c., costituisce un accertamento presupposto e non rimesso in discussione nel giudizio di manleva tra la struttura e il medico terzo chiamato in causa. Nel valutare tale rapporto, il giudice ha ritenuto che un profilo di imprudenza nella gestione post operatoria non basta a fondare la responsabilita' del medico se non e' provato, con criterio di maggiore probabilita', che una condotta diversa avrebbe arrestato il processo infettivo gia' insorto in sala operatoria.
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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