Caso documentato · HAI-213
Infezione contratta in ospedale, risarcimento di 137.550 € nel 2022
Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 137.550 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus oxacillino resistente, dopo intervento di artroprotesi al ginocchio, contratta in Reparto di ortopedia, intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro (29 settembre 2010), poi reparto di riabilitazione della stessa struttura. Il Tribunale di Milano liquida due voci in primo grado (sentenza n. 3715/2021), confermate integralmente dalla Corte d'Appello che ha respinto l'appello. centotrentasettemilacinquecentocinquanta euro (137.550,00) per l'inabilità temporanea causata dalla prima infezione, comprensiva delle cure aggiuntive e dei tempi di guarigione più lunghi. ottomila euro (8.000,00) per la lesione del diritto all'autodeterminazione, legata alla mancata acquisizione di un consenso informato completo. L'archivio pubblica la sola prima voce, 137.550,00 euro, perché gli 8.000,00 per l'autodeterminazione non risarciscono il contagio. Restano fuori dal conto, perché la Corte ha escluso il nesso causale con la condotta della struttura, il danno da invalidità biologica permanente legato all'amputazione dell'arto (richiesto in appello per 325.239,00 euro, o in subordine per 273.792,00 euro) e il danno patrimoniale per l'assistenza (richiesto per 24.000,00 euro). l'amputazione, secondo la CTU, è stata causata da una seconda infezione, da germe diverso, contratta quasi tre anni dopo presso un'altra struttura. Restano fuori anche le spese di lite del grado d'appello (9.515,00 euro, poste a carico dell'appellante) e il contributo unificato, che non sono risarcimento.
La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, grado d'appello (sentenza n. 2561/2022, R.G. 3216/2021). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-213 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, grado d'appello (sentenza n. 2561/2022, R.G. 3216/2021)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 06/07/2022
- Città
- non reso noto dalle fonti
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria (giudizio d'appello), R.G. 3216/2021; il primo grado è la sentenza n. 3715/2021 del Tribunale di Milano, sezione prima civile, pubblicata il 4 maggio 2021 (numero di RG del primo grado non indicato nel testo)
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico da Staphylococcus aureus oxacillino resistente, dopo intervento di artroprotesi al ginocchio
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia, intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro (29 settembre 2010), poi reparto di riabilitazione della stessa struttura
- Risarcimento riconosciuto
- 137.550 €Il Tribunale di Milano liquida due voci in primo grado (sentenza n. 3715/2021), confermate integralmente dalla Corte d'Appello che ha respinto l'appello. centotrentasettemilacinquecentocinquanta euro (137.550,00) per l'inabilità temporanea causata dalla prima infezione, comprensiva delle cure aggiuntive e dei tempi di guarigione più lunghi. ottomila euro (8.000,00) per la lesione del diritto all'autodeterminazione, legata alla mancata acquisizione di un consenso informato completo. L'archivio pubblica la sola prima voce, 137.550,00 euro, perché gli 8.000,00 per l'autodeterminazione non risarciscono il contagio. Restano fuori dal conto, perché la Corte ha escluso il nesso causale con la condotta della struttura, il danno da invalidità biologica permanente legato all'amputazione dell'arto (richiesto in appello per 325.239,00 euro, o in subordine per 273.792,00 euro) e il danno patrimoniale per l'assistenza (richiesto per 24.000,00 euro). l'amputazione, secondo la CTU, è stata causata da una seconda infezione, da germe diverso, contratta quasi tre anni dopo presso un'altra struttura. Restano fuori anche le spese di lite del grado d'appello (9.515,00 euro, poste a carico dell'appellante) e il contributo unificato, che non sono risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, sentenza n. 2561/2022, decisione in camera di consiglio del 6 luglio 2022, R.G. 3216/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il nesso di causalità deve essere provato dal danneggiato secondo il criterio del più probabile che non, anche per le infezioni nosocomiali. non basta che un fattore non possa essere escluso come causa, occorre provarne la maggiore probabilità (Cass. 19204/2018, Cass. 4792/2013). Una causa sopravvenuta autonoma, come una seconda infezione da germe diverso contratta altrove, interrompe il nesso causale con la condotta del primo debitore (art. 41 c.p., art. 1223 c.c.), anche quando resti accertata e incontestata la responsabilità di quest'ultimo per il fatto originario.
Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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