Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-211

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 333.167,60 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 333.167,60 € per un caso di Sepsi (setticemia) da Escherichia coli, infezione qualificata come nosocomiale, contratta in Reparto di ematologia, ricovero per trattamento chemioterapico di consolidamento dopo diagnosi di leucemia mieloide acuta promielocitica. La cifra somma tre voci liquidate dal Tribunale di Milano in primo grado (sentenza n. 5028/2023) e confermate dalla Corte d'Appello. quindicimila euro (15.000,00) per il danno iure hereditatis, biologico e da sofferenza per la lucida percezione della morte imminente, liquidato congiuntamente al padre e al fratello. duecentoquarantottomilatrenta euro (248.030,00) per il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale al padre. settantamilacentotrentasette euro e sessanta centesimi (70.137,60) per lo stesso titolo al fratello, importo corretto in appello per un errore materiale di calcolo del primo giudice (la sentenza di primo grado indicava per errore 67.799,68 euro). Restano fuori dal conto le spese di lite del primo grado (1.241,00 euro di esborsi più 21.359,00 di compenso professionale, oltre accessori) e quelle del grado d'appello (14.239,00 euro di compensi), il rimborso di 50 euro per l'avvio della mediazione e le spese di CTU, che non sono risarcimento. La Corte ha respinto la richiesta della struttura di ridurre il risarcimento per il concorso di colpa del paziente e per le sue preesistenze patologiche.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, grado d'appello (sentenza n. 1004/2024, R.G. 2170/2023). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Milano.

Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-211 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, grado d'appello (sentenza n. 1004/2024, R.G. 2170/2023)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
05/03/2024
Città
Milano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria (giudizio d'appello), R.G. 2170/2023; il primo grado è il RG 46322/2018 del Tribunale di Milano
Infezione
Sepsi (setticemia) da Escherichia coli, infezione qualificata come nosocomiale
Categoria
Escherichia coli
Reparto o contesto
Reparto di ematologia, ricovero per trattamento chemioterapico di consolidamento dopo diagnosi di leucemia mieloide acuta promielocitica
Risarcimento riconosciuto
333.167,60 €La cifra somma tre voci liquidate dal Tribunale di Milano in primo grado (sentenza n. 5028/2023) e confermate dalla Corte d'Appello. quindicimila euro (15.000,00) per il danno iure hereditatis, biologico e da sofferenza per la lucida percezione della morte imminente, liquidato congiuntamente al padre e al fratello. duecentoquarantottomilatrenta euro (248.030,00) per il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale al padre. settantamilacentotrentasette euro e sessanta centesimi (70.137,60) per lo stesso titolo al fratello, importo corretto in appello per un errore materiale di calcolo del primo giudice (la sentenza di primo grado indicava per errore 67.799,68 euro). Restano fuori dal conto le spese di lite del primo grado (1.241,00 euro di esborsi più 21.359,00 di compenso professionale, oltre accessori) e quelle del grado d'appello (14.239,00 euro di compensi), il rimborso di 50 euro per l'avvio della mediazione e le spese di CTU, che non sono risarcimento. La Corte ha respinto la richiesta della struttura di ridurre il risarcimento per il concorso di colpa del paziente e per le sue preesistenze patologiche.
Persone coinvolte
2

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, sentenza n. 1004/2024, decisione in camera di consiglio del 5 marzo 2024, R.G. 2170/2023 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati 4 difensori. Tolti anche gli indirizzi, i civici, i CAP, il comune di residenza e le date di nascita e di morte, per la regola sui dati che riportano alla persona. Restano le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Restano i magistrati, che firmano la decisione. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Nelle infezioni nosocomiali il paziente deve provare solo il nesso causale fra il ricovero e l'insorgenza dell'infezione, secondo il criterio del più probabile che non, mentre spetta alla struttura provare di aver adottato tutte le cautele prescritte e i protocolli di prevenzione. La Corte richiama Cass. 6386/2023 e Cass. 4864/2021: «spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione».

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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