Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-210

Infezione contratta in ospedale a Varese, risarcimento di 6.279 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 6.279 € per un caso di Infezione del sito chirurgico (tessuti molli paravertebrali lombari), da Staphylococcus haemolyticus, contratta in Neurochirurgia, intervento di decompressione del canale lombare ai livelli L4-L5 e L5-S1 sul lato sinistro. Il danno non patrimoniale da inabilita' temporanea e' calcolato con le Tabelle di Milano 2024: 115 euro al giorno per l'inabilita' temporanea assoluta (8 giorni, 920 euro), il 75% di 115 euro al giorno per l'inabilita' temporanea parziale al 75% (30 giorni, 2.587,50 euro) e il 50% di 115 euro al giorno per l'inabilita' temporanea parziale al 50% (30 giorni, 1.725 euro), per un totale di 5.232,50 euro, aumentato del 20% in via di personalizzazione per la sottoposizione a un nuovo intervento chirurgico, fino a 6.279,00 euro. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite (2.000 euro di compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, comunque poste a carico della struttura) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio (anch'esse a carico della struttura ma liquidate a parte, in corso di causa). Respinta anche la domanda di danno patrimoniale, perche' il consulente tecnico non ha riscontrato spese o postumi collegabili all'infezione e la domanda per lesione del consenso informato, per mancanza di prova che un'informazione piu' completa avrebbe cambiato la scelta del paziente.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Varese, Prima Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 283/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Varese.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-210 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Varese, Prima Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 283/2025)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
10/04/2025
Città
Varese
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 1073/2021
Infezione
Infezione del sito chirurgico (tessuti molli paravertebrali lombari), da Staphylococcus haemolyticus
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Neurochirurgia, intervento di decompressione del canale lombare ai livelli L4-L5 e L5-S1 sul lato sinistro
Risarcimento riconosciuto
6.279 €Il danno non patrimoniale da inabilita' temporanea e' calcolato con le Tabelle di Milano 2024: 115 euro al giorno per l'inabilita' temporanea assoluta (8 giorni, 920 euro), il 75% di 115 euro al giorno per l'inabilita' temporanea parziale al 75% (30 giorni, 2.587,50 euro) e il 50% di 115 euro al giorno per l'inabilita' temporanea parziale al 50% (30 giorni, 1.725 euro), per un totale di 5.232,50 euro, aumentato del 20% in via di personalizzazione per la sottoposizione a un nuovo intervento chirurgico, fino a 6.279,00 euro. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite (2.000 euro di compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, comunque poste a carico della struttura) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio (anch'esse a carico della struttura ma liquidate a parte, in corso di causa). Respinta anche la domanda di danno patrimoniale, perche' il consulente tecnico non ha riscontrato spese o postumi collegabili all'infezione e la domanda per lesione del consenso informato, per mancanza di prova che un'informazione piu' completa avrebbe cambiato la scelta del paziente.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Varese, sentenza n. 283/2025, del 10/04/2025, RG n. 1073/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più i nomi propri delle strutture, altri privati. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Nelle infezioni nosocomiali il paziente deve provare il legame fra il danno e il ricovero, ma la Cassazione, richiamata dal giudice, chiarisce che "spettera' alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico". Il giudice ha ritenuto che la difesa generica della struttura, priva di prova concreta dei protocolli davvero seguiti nel caso, non bastasse a superare la prova presuntiva fornita dal paziente sul nesso causale, valutata secondo il criterio del piu' probabile che non.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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