Caso documentato · HAI-209
Infezione contratta in ospedale a Sondalo, risarcimento di 32.569,10 € nel 2020
Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 32.569,10 € per un caso di Osteomielite del sito chirurgico (infezione post-operatoria profonda) da streptococcus equisimilis, insorta dopo intervento di osteosintesi per frattura tibiale, contratta in Reparto di ortopedia e traumatologia, intervento chirurgico di osteosintesi per frattura tibiale con applicazione di placca in titanio. La condanna somma tre voci: 32.124,70 euro per danno non patrimoniale (invalidità permanente differenziale del 5%, sommata al 12% preesistente per altra causa, calcolata sottraendo dal valore tabellare del 17% quello del 12% preesistente, con personalizzazione del 10% per danno morale, più le inabilità temporanee), 393,10 euro per spese mediche e 51,30 euro per le spese di avvio della mediazione obbligatoria, per un totale di 32.569,10 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle rispettive date. Restano fuori dal risarcimento le spese di consulenza tecnica di parte, non riconosciute per mancanza di prova del pagamento; le spese di lite (786 euro più 5.000 euro di compenso per l'avvocato); le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto e poste a carico della struttura ma non conteggiate come risarcimento.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Sondrio, sezione unica civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 255/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-209 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Sondrio, sezione unica civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 255/2020)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 13/10/2020
- Città
- Sondalo
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 479/2017
- Infezione
- Osteomielite del sito chirurgico (infezione post-operatoria profonda) da streptococcus equisimilis, insorta dopo intervento di osteosintesi per frattura tibiale
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia e traumatologia, intervento chirurgico di osteosintesi per frattura tibiale con applicazione di placca in titanio
- Risarcimento riconosciuto
- 32.569,10 €La condanna somma tre voci: 32.124,70 euro per danno non patrimoniale (invalidità permanente differenziale del 5%, sommata al 12% preesistente per altra causa, calcolata sottraendo dal valore tabellare del 17% quello del 12% preesistente, con personalizzazione del 10% per danno morale, più le inabilità temporanee), 393,10 euro per spese mediche e 51,30 euro per le spese di avvio della mediazione obbligatoria, per un totale di 32.569,10 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle rispettive date. Restano fuori dal risarcimento le spese di consulenza tecnica di parte, non riconosciute per mancanza di prova del pagamento; le spese di lite (786 euro più 5.000 euro di compenso per l'avvocato); le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto e poste a carico della struttura ma non conteggiate come risarcimento.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Sondrio, sentenza n. 255/2020, pubblicata il 13/10/2020, RG 479/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più i nomi propri delle strutture. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Responsabilità contrattuale da contatto di spedalità: "ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". Il nesso causale con l'infezione è affermato secondo il criterio del più probabile che non. Per il danno differenziale il giudice applica l'orientamento di legittimità che impone di liquidare l'invalidità complessiva e sottrarre il valore di quella preesistente, riconoscendo solo la percentuale di aggravamento imputabile all'illecito.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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