Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-208

Infezione contratta in ospedale a Monza, risarcimento di 359.830,16 € nel 2018

Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 359.830,16 € per un caso di Infezione del sito chirurgico (ferita addominale) evoluta in sepsi, di origine nosocomiale; il germe responsabile non e' mai stato identificato per la mancata esecuzione degli esami colturali e microbiologici, contratta in Chirurgia vascolare, dopo intervento di aneurismectomia dell'arco aortico e toraco addominale, con successivo ricovero in rianimazione. La condanna riconosce alla moglie 250.000,00 euro per la perdita del rapporto parentale. Alle due figlie sono riconosciuti 50.000,00 euro a testa, ma a titolo di danno morale e non di perdita del rapporto parentale, perche' la loro allegazione del legame col padre e' stata giudicata troppo generica. Alla moglie sono inoltre rimborsate le spese funerarie (8.678,50 euro) e le spese di successione (1.151,66 euro), per un totale di 9.830,16 euro. La somma risarcita e' quindi 250.000,00 piu' 50.000,00 piu' 50.000,00 piu' 9.830,16, pari a 359.830,16 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria non quantificati nel provvedimento. Restano fuori dal risarcimento le spese sostenute per i consulenti di parte (7.970,00 euro), le spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio e le spese di consulenza tecnica d'ufficio (10.000,00 euro): tutte poste a carico della struttura, ma non sono risarcimento del danno. La domanda dei sette fratelli del defunto e' respinta per intero, per mancata prova di un legame affettivo qualificato. A loro non e' riconosciuto ne' il danno da perdita del rapporto parentale ne' il danno morale.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Monza, sezione II civile, giudice unico, primo grado (ordinanza ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c., RG 7793/2017). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-208 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Monza, sezione II civile, giudice unico, primo grado (ordinanza ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c., RG 7793/2017)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
19/10/2018
Città
Monza
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. per risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, RG 7793/2017
Infezione
Infezione del sito chirurgico (ferita addominale) evoluta in sepsi, di origine nosocomiale; il germe responsabile non e' mai stato identificato per la mancata esecuzione degli esami colturali e microbiologici
Categoria
Sepsi / shock settico
Reparto o contesto
Chirurgia vascolare, dopo intervento di aneurismectomia dell'arco aortico e toraco addominale, con successivo ricovero in rianimazione
Risarcimento riconosciuto
359.830,16 €La condanna paga in cifra unica il contagio e l'omessa indagine sul sanguinamento addominale nel post operatorio. Il giudice non separa le due voci, quindi questa cifra non è il prezzo della sola infezione.La condanna riconosce alla moglie 250.000,00 euro per la perdita del rapporto parentale. Alle due figlie sono riconosciuti 50.000,00 euro a testa, ma a titolo di danno morale e non di perdita del rapporto parentale, perche' la loro allegazione del legame col padre e' stata giudicata troppo generica. Alla moglie sono inoltre rimborsate le spese funerarie (8.678,50 euro) e le spese di successione (1.151,66 euro), per un totale di 9.830,16 euro. La somma risarcita e' quindi 250.000,00 piu' 50.000,00 piu' 50.000,00 piu' 9.830,16, pari a 359.830,16 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria non quantificati nel provvedimento. Restano fuori dal risarcimento le spese sostenute per i consulenti di parte (7.970,00 euro), le spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio e le spese di consulenza tecnica d'ufficio (10.000,00 euro): tutte poste a carico della struttura, ma non sono risarcimento del danno. La domanda dei sette fratelli del defunto e' respinta per intero, per mancata prova di un legame affettivo qualificato. A loro non e' riconosciuto ne' il danno da perdita del rapporto parentale ne' il danno morale.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Monza, sezione II civile, ordinanza ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. (senza numero proprio), RG 7793/2017, 19/10/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice applica la regola sull'onere della prova nella responsabilita' sanitaria da contatto sociale. Il paziente deve provare il contratto o il contatto sociale e l'aggravamento della patologia, allegando inadempienze astrattamente idonee a provocare il danno, mentre spetta alla struttura provare che nessun rimprovero di imperizia le sia imputabile, o che l'inadempimento non abbia avuto incidenza causale sul danno (Cass. sez. un. 577/2008 e successive conformi). In mancanza di questa prova la responsabilita' va affermata, anche perche' "il rischio zero in tema di infezioni non e' perseguibile in assoluto" solo se la struttura dimostra di aver eseguito le indagini e la terapia dovute secondo le linee guida. Per il danno da perdita del rapporto parentale il giudice richiede la prova, anche presuntiva, dell'intensita' del legame affettivo, che non puo' fondarsi sul solo status di parente.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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