Caso documentato · HAI-207
Infezione contratta in ospedale a Carate Brianza, risarcimento di 297.900,53 € nel 2017
Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 297.900,53 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo intervento ortopedico, poi sepsi da batteri multiresistenti di origine nosocomiale (germe non specificato nel provvedimento), contratta in Ortopedia, intervento di riduzione e sintesi di frattura pertrocanterica del femore sinistro, poi rimozione dei mezzi di sintesi. La somma di 297.900,53 euro comprende: 270.000,00 euro di danno da perdita del rapporto parentale (90.000,00 euro per ciascuno dei tre figli), 18.000,00 euro di danno catastrofale (1.000,00 euro per ciascuno dei 18 giorni tra il 17 ottobre e il 3 novembre 2015, periodo in cui la paziente e' consapevole della gravita' della propria condizione) e 7.010,33 euro di danno patrimoniale rivalutato per spese di cura (dalla richiesta iniziale di 8.347,80 euro e' stata tolta una voce di 1.400,00 euro per una dentiera, ritenuta non correlata). Il totale di 295.010,33 euro e' poi rivalutato con interessi legali fino al 30 novembre 2017, per un importo finale di 297.900,53 euro. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte in 5.286,00 euro per il procedimento di accertamento tecnico preventivo e 11.758,00 euro per il presente procedimento, a favore del difensore dei ricorrenti.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Monza, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., RG 4205/2017). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-207 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Monza, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., RG 4205/2017)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 17/12/2017
- Città
- Carate Brianza
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. per risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, RG 4205/2017
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico dopo intervento ortopedico, poi sepsi da batteri multiresistenti di origine nosocomiale (germe non specificato nel provvedimento)
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Ortopedia, intervento di riduzione e sintesi di frattura pertrocanterica del femore sinistro, poi rimozione dei mezzi di sintesi
- Risarcimento riconosciuto
- 297.900,53 €La somma di 297.900,53 euro comprende: 270.000,00 euro di danno da perdita del rapporto parentale (90.000,00 euro per ciascuno dei tre figli), 18.000,00 euro di danno catastrofale (1.000,00 euro per ciascuno dei 18 giorni tra il 17 ottobre e il 3 novembre 2015, periodo in cui la paziente e' consapevole della gravita' della propria condizione) e 7.010,33 euro di danno patrimoniale rivalutato per spese di cura (dalla richiesta iniziale di 8.347,80 euro e' stata tolta una voce di 1.400,00 euro per una dentiera, ritenuta non correlata). Il totale di 295.010,33 euro e' poi rivalutato con interessi legali fino al 30 novembre 2017, per un importo finale di 297.900,53 euro. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte in 5.286,00 euro per il procedimento di accertamento tecnico preventivo e 11.758,00 euro per il presente procedimento, a favore del difensore dei ricorrenti.
- Persone coinvolte
- 3
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Monza, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., RG 4205/2017, depositata il 17/12/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più altri privati, nomi di battesimo isolati. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Il giudice applica il principio per cui la presenza di patologie pregresse nel paziente non spezza il nesso causale tra condotta sanitaria colposa e danno (Cass. 21/7/2011 n. 15961) e per cui un contributo causale anche minimo di una prestazione sanitaria e' comunque sufficiente a fondare la responsabilita' per l'intero danno. Come scrive il giudice, "basta una goccia per far traboccare il vaso". Per la sofferenza vissuta tra la consapevolezza della gravita' della malattia e la morte, richiama la distinzione tra danno biologico terminale, danno catastrofico e danno tanatologico, escludendo quest'ultimo secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 22/7/2015 n. 15350).
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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