Caso documentato · HAI-206
Infezione contratta in ospedale a Vimercate, risarcimento di 323.500,56 € nel 2026
Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 323.500,56 € per un caso di Infezione precoce di origine nosocomiale della protesi di ginocchio, sostenuta da stafilococco aureo meticillino resistente (MRSA), contratta in Reparto di ortopedia, intervento di artroprotesi con sostituzione totale del ginocchio sinistro, protesi cementata. La cifra somma quattro condanne del dispositivo. Alla paziente sono riconosciuti 195.156,33 euro per danno non patrimoniale (invalidità temporanea, danno biologico permanente differenziale e danno morale differenziale, già rivalutati e comprensivi degli interessi compensativi fino alla data della sentenza) e 88.237,42 euro per danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro domestico. Al marito sono riconosciuti 8.055,37 euro e a ciascuno dei due figli 16.025,72 euro, tutti per il danno da perdita del rapporto parentale. Restano fuori dalla cifra le spese di lite (22.457 euro per il giudizio, 5.916 euro per l'accertamento tecnico preventivo, oltre accessori) e le spese di consulenza tecnica di parte, liquidate a parte a favore dei ricorrenti. Il giudice ha respinto la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta contro la struttura.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Monza, seconda sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1172/2026). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 4 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-206 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Monza, seconda sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1172/2026)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 30/05/2026
- Città
- Vimercate
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., RG 6293/2022
- Infezione
- Infezione precoce di origine nosocomiale della protesi di ginocchio, sostenuta da stafilococco aureo meticillino resistente (MRSA)
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Reparto di ortopedia, intervento di artroprotesi con sostituzione totale del ginocchio sinistro, protesi cementata
- Risarcimento riconosciuto
- 323.500,56 €La cifra somma quattro condanne del dispositivo. Alla paziente sono riconosciuti 195.156,33 euro per danno non patrimoniale (invalidità temporanea, danno biologico permanente differenziale e danno morale differenziale, già rivalutati e comprensivi degli interessi compensativi fino alla data della sentenza) e 88.237,42 euro per danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro domestico. Al marito sono riconosciuti 8.055,37 euro e a ciascuno dei due figli 16.025,72 euro, tutti per il danno da perdita del rapporto parentale. Restano fuori dalla cifra le spese di lite (22.457 euro per il giudizio, 5.916 euro per l'accertamento tecnico preventivo, oltre accessori) e le spese di consulenza tecnica di parte, liquidate a parte a favore dei ricorrenti. Il giudice ha respinto la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta contro la struttura.
- Persone coinvolte
- 4
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Monza, sentenza n. 1172/2026, pubblicata il 30 maggio 2026, R.G. 6293/2022 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più i nomi propri delle strutture, altri privati. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Vale l'onere della prova proprio della responsabilità sanitaria da contratto di spedalità: "l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". Per il danno differenziale da concausa naturale preesistente, la percentuale di invalidità imputabile alla struttura va calcolata con il criterio della causalità giuridica, non con una semplice sottrazione aritmetica, poiché il valore del punto tabellare cresce in modo non lineare.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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