Caso documentato · HAI-205
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 13.428,43 € nel 2021
Nel 2021 è stato riconosciuto un risarcimento di 13.428,43 € per un caso di Infezione del sito chirurgico di origine nosocomiale, complicata da osteomielite (germe non tipizzato, perche' non e' stato eseguito un esame colturale prima della terapia antibiotica), contratta in Chirurgia della mano, intervento di riduzione e sintesi chirurgica (placca e viti a basso profilo) di una frattura della falange prossimale del terzo dito della mano sinistra. La somma di 13.428,43 euro si compone cosi'. Danno biologico permanente (differenziale dal 4% all'8%, tabelle dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni aggiornate al 2019, eta' della paziente 52 anni): 7.458,39 euro (10.710,64 meno 3.252,25). Danno da invalidita' temporanea (2 giorni al 100%, 45 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 90 giorni al 25%, a 47,49 euro al giorno pieno): 3.122,45 euro. Somma delle due voci: 10.580,84 euro, aumentata del 10% per il danno da sofferenza (disagio e vergogna per il dismorfismo della mano, zona esposta): piu' 1.058,00 euro, per un danno non patrimoniale di 11.638,92 euro. Spese mediche documentate e correlate all'infezione: 628,91 euro. Totale prima della rivalutazione: 12.267,83 euro, devalutato e poi rivalutato con interessi compensativi fino alla decisione (762,67 euro di rivalutazione, il resto interessi): totale finale 13.428,43 euro. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite del giudizio (145,50 euro di esborsi e 2.264,00 euro di compenso, oltre accessori), le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo (286,00 euro di spese e 1.335,00 euro di compensi, oltre accessori e spese di CTU), la domanda di 6.000,00 euro per violazione del consenso informato (respinta), la richiesta di personalizzazione del danno per usura lavorativa (non riconosciuta), il lucro cessante per l'invalidita' temporanea (respinto per mancanza di prova) e le spese di CTP indicate nel ricorso (non liquidate, mancando prova del pagamento).
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., priva di numero proprio, RG 3501/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-205 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, prima sezione civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., priva di numero proprio, RG 3501/2020)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/09/2021
- Città
- Milano
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. per risarcimento danni da responsabilita' sanitaria contrattuale, RG 3501/2020
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico di origine nosocomiale, complicata da osteomielite (germe non tipizzato, perche' non e' stato eseguito un esame colturale prima della terapia antibiotica)
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Chirurgia della mano, intervento di riduzione e sintesi chirurgica (placca e viti a basso profilo) di una frattura della falange prossimale del terzo dito della mano sinistra
- Risarcimento riconosciuto
- 13.428,43 €La somma di 13.428,43 euro si compone cosi'. Danno biologico permanente (differenziale dal 4% all'8%, tabelle dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni aggiornate al 2019, eta' della paziente 52 anni): 7.458,39 euro (10.710,64 meno 3.252,25). Danno da invalidita' temporanea (2 giorni al 100%, 45 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 90 giorni al 25%, a 47,49 euro al giorno pieno): 3.122,45 euro. Somma delle due voci: 10.580,84 euro, aumentata del 10% per il danno da sofferenza (disagio e vergogna per il dismorfismo della mano, zona esposta): piu' 1.058,00 euro, per un danno non patrimoniale di 11.638,92 euro. Spese mediche documentate e correlate all'infezione: 628,91 euro. Totale prima della rivalutazione: 12.267,83 euro, devalutato e poi rivalutato con interessi compensativi fino alla decisione (762,67 euro di rivalutazione, il resto interessi): totale finale 13.428,43 euro. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite del giudizio (145,50 euro di esborsi e 2.264,00 euro di compenso, oltre accessori), le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo (286,00 euro di spese e 1.335,00 euro di compensi, oltre accessori e spese di CTU), la domanda di 6.000,00 euro per violazione del consenso informato (respinta), la richiesta di personalizzazione del danno per usura lavorativa (non riconosciuta), il lucro cessante per l'invalidita' temporanea (respinto per mancanza di prova) e le spese di CTP indicate nel ricorso (non liquidate, mancando prova del pagamento).
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, prima sezione civile, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., priva di numero proprio, RG 3501/2020, del 16/09/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Sull'onere della prova nella responsabilita' contrattuale sanitaria, provato dal paziente il nesso causale con l'ambiente ospedaliero anche per presunzioni, il giudice applica la regola per cui spetta alla struttura la prova liberatoria: "non e' onere del paziente dimostrare la fonte esogena della contaminazione e quindi la condotta negligente o imprudente della struttura ospedaliera, ma grava su quest'ultima la prova del rispetto di tutte le norme ed i protocolli che presiedono all'attivita' terapeutica compiuta e quindi della inevitabilita' dell'evento" (Cass. civ. ord. sez. 6-3, 22 marzo 2021, n. 10592).
Fonte: il provvedimento, in PDF
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