Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-204

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 42.414,04 € nel 2022

Nel 2022 è stato riconosciuto un risarcimento di 42.414,04 € per un caso di Endoftalmite acuta batterica post-chirurgica dell'occhio destro, da Enterococcus faecalis, di origine nosocomiale esogena, contratta in Reparto di oculistica, intervento di vitrectomia con peeling e facoemulsificazione con impianto di cristallino artificiale, per foro maculare e cataratta all'occhio destro. La somma indicata in dispositivo e' di 42.414,04 euro, oltre rivalutazione sul minore importo di 575,04 euro e interessi legali sull'intera somma fino al saldo. E' composta dal danno non patrimoniale, 41.837,00 euro (39.677,00 euro per il danno biologico permanente pari al 12%, quale differenziale fra il 28% accertato e il 16% preesistente, piu' 2.160,00 euro per l'inabilita' temporanea) e dalle spese mediche accertate dai consulenti, 575,04 euro. La somma di queste due voci risulta 42.412,04 euro. Il dispositivo indica invece 42.414,04 euro, due euro in piu', una discrepanza presente nel testo del provvedimento e non altrimenti spiegata. Restano fuori dal risarcimento la richiesta di personalizzazione del danno del 10%, respinta per assenza di conseguenze anomale rispetto alla media delle persone della stessa eta', le spese di lite del giudizio (406,50 euro di esborsi e 5.077,80 euro di compenso, oltre accessori) e le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva (406,50 euro di spese e 2.037,00 euro di compensi, oltre spese generali, accessori e rimborso di CTU e CTP), liquidate separatamente e non sommate al risarcimento.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., priva di numero proprio, RG 3217/2020). Confermata dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, R.G. 2733/2022, decisione del 19/04/2023, che ha respinto l'appello della casa di cura senza aggiungere risarcimento.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-204 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, prima sezione civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., priva di numero proprio, RG 3217/2020). Confermata dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, R.G. 2733/2022, decisione del 19/04/2023, che ha respinto l'appello della casa di cura senza aggiungere risarcimento.
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
28/07/2022
Città
Milano
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. per risarcimento danni da responsabilità contrattuale sanitaria, RG 3217/2020
Infezione
Endoftalmite acuta batterica post-chirurgica dell'occhio destro, da Enterococcus faecalis, di origine nosocomiale esogena
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Reparto di oculistica, intervento di vitrectomia con peeling e facoemulsificazione con impianto di cristallino artificiale, per foro maculare e cataratta all'occhio destro
Risarcimento riconosciuto
42.414,04 €La somma indicata in dispositivo e' di 42.414,04 euro, oltre rivalutazione sul minore importo di 575,04 euro e interessi legali sull'intera somma fino al saldo. E' composta dal danno non patrimoniale, 41.837,00 euro (39.677,00 euro per il danno biologico permanente pari al 12%, quale differenziale fra il 28% accertato e il 16% preesistente, piu' 2.160,00 euro per l'inabilita' temporanea) e dalle spese mediche accertate dai consulenti, 575,04 euro. La somma di queste due voci risulta 42.412,04 euro. Il dispositivo indica invece 42.414,04 euro, due euro in piu', una discrepanza presente nel testo del provvedimento e non altrimenti spiegata. Restano fuori dal risarcimento la richiesta di personalizzazione del danno del 10%, respinta per assenza di conseguenze anomale rispetto alla media delle persone della stessa eta', le spese di lite del giudizio (406,50 euro di esborsi e 5.077,80 euro di compenso, oltre accessori) e le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva (406,50 euro di spese e 2.037,00 euro di compensi, oltre spese generali, accessori e rimborso di CTU e CTP), liquidate separatamente e non sommate al risarcimento.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, prima sezione civile, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., priva di numero proprio, RG 3217/2020, del 28/07/2022 · secondo grado: Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, R.G. 2733/2022, decisione assunta in camera di consiglio il 19/04/2023, che conferma integralmente la condanna Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più i nomi propri delle strutture. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Nella responsabilita' contrattuale sanitaria, il paziente deve provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso causale fra la condotta del sanitario e l'aggravamento della patologia, mentre spetta alla struttura la prova liberatoria. Il giudice richiama la Cassazione: "e' onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass. civ. III, 11 novembre 2019 n. 28992). Nel caso di specie la struttura non raggiunge questa prova, non dimostrando l'effettiva esecuzione delle procedure igieniche da parte di tutta l'equipe.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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