Caso documentato · HAI-203
Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 82.812 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 82.812 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo impianto di protesi totale di ginocchio (protesi settica), di origine nosocomiale accertata ma con germe non identificato (emocolture risultate negative), contratta in Ortopedia, intervento di protesizzazione totale del ginocchio sinistro per gonartrosi. La somma di 82.812,00 euro comprende: 50.000,00 euro di danno non patrimoniale (danno biologico permanente al 12% e danno da sofferenza, liquidato in via equitativa con incremento rispetto al valore tabellare base di 24.349,00 euro), 19.355,00 euro di danno da invalidita' temporanea, 5.928,50 euro di danno patrimoniale per spese mediche documentate, per un capitale complessivo di 75.284,00 euro, oltre 7.528,00 euro di lucro cessante liquidato in via equitativa con una maggiorazione del 10 per cento del capitale. Restano fuori dal risarcimento la richiesta di condanna per lite temeraria (respinta) e le spese di lite, liquidate a parte in 14.430,00 euro oltre 406,50 euro di contributo unificato e 3.578,00 euro di spese di consulenza tecnica di parte; respinta invece un'ulteriore richiesta di 1.500,00 euro per un secondo consulente di parte, per mancanza di prova del pagamento. Le spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo, gia' liquidate con provvedimento separato, restano a carico della struttura.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Milano.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-203 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 07/04/2019
- Città
- MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. per risarcimento danni da responsabilita' sanitaria, RG 27258/2018
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico dopo impianto di protesi totale di ginocchio (protesi settica), di origine nosocomiale accertata ma con germe non identificato (emocolture risultate negative)
- Categoria
- Sepsi / shock settico
- Reparto o contesto
- Ortopedia, intervento di protesizzazione totale del ginocchio sinistro per gonartrosi
- Risarcimento riconosciuto
- 82.812 €La somma di 82.812,00 euro comprende: 50.000,00 euro di danno non patrimoniale (danno biologico permanente al 12% e danno da sofferenza, liquidato in via equitativa con incremento rispetto al valore tabellare base di 24.349,00 euro), 19.355,00 euro di danno da invalidita' temporanea, 5.928,50 euro di danno patrimoniale per spese mediche documentate, per un capitale complessivo di 75.284,00 euro, oltre 7.528,00 euro di lucro cessante liquidato in via equitativa con una maggiorazione del 10 per cento del capitale. Restano fuori dal risarcimento la richiesta di condanna per lite temeraria (respinta) e le spese di lite, liquidate a parte in 14.430,00 euro oltre 406,50 euro di contributo unificato e 3.578,00 euro di spese di consulenza tecnica di parte; respinta invece un'ulteriore richiesta di 1.500,00 euro per un secondo consulente di parte, per mancanza di prova del pagamento. Le spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo, gia' liquidate con provvedimento separato, restano a carico della struttura.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, prima sezione civile, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., RG 27258/2018, depositata il 07/04/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Nella responsabilita' sanitaria l'onere della prova del nesso causale spetta al paziente, che deve dimostrare secondo il criterio del "piu' probabile che non" che la condotta del sanitario e' stata causa del danno: "se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata". Ma una volta che il paziente ha dimostrato che l'aggravamento della patologia e' riconducibile alla condotta dei sanitari, l'onere si sposta sulla struttura, che deve provare che l'inadempimento e' stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile. Nel caso specifico, accertata l'origine nosocomiale dell'infezione, l'incertezza sulla sua causa esatta ricade sulla struttura, tenuta a provare la propria non colpevolezza, intesa come non prevedibilita' e non prevenibilita' dell'evento.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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