Caso documentato · HAI-201
Infezione contratta in ospedale a Milano, il caso deciso nel 2021
Nel 2021 un procedimento ha riguardato un caso di Infezione del sito chirurgico profonda (ISC profonda) di origine nosocomiale, da Staphylococcus epidermidis coagulasi negativo multiresistente, contratta in Cardiochirurgia, intervento di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi e miectomia del setto interventricolare secondo tecnica di Morrow. La cifra totale di 50.235,00 euro e' composta da tre voci liquidate nel dispositivo. Al paziente vanno 47.028,00 euro di danno non patrimoniale (invalidita' temporanea aggiuntiva e invalidita' permanente del quindici per cento, in parte per il danno al cuore e in parte per il danno alla parete toracica) piu' 207,00 euro di danno patrimoniale per una visita cardiologica, entrambe le somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. Al coniuge vanno 3.000,00 euro di danno non patrimoniale riflesso per lo sconvolgimento della vita familiare, gia' comprensivi di interessi e rivalutazione. Restano fuori dal conteggio le spese processuali poste a carico della struttura (1.000,00 euro di spese piu' 7.254,00 euro di compenso, oltre accessori), le ulteriori spese mediche richieste dall'attore e ritenute non pertinenti alla responsabilita' sanitaria e la richiesta di personalizzazione del danno, non riconosciuta.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., R.G. 17233/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-201 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., R.G. 17233/2018)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 26/11/2021
- Città
- MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 17233/2018
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico profonda (ISC profonda) di origine nosocomiale, da Staphylococcus epidermidis coagulasi negativo multiresistente
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia, intervento di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi e miectomia del setto interventricolare secondo tecnica di Morrow
- Risarcimento riconosciuto
- non entra nei conteggiLa cifra totale di 50.235,00 euro e' composta da tre voci liquidate nel dispositivo. Al paziente vanno 47.028,00 euro di danno non patrimoniale (invalidita' temporanea aggiuntiva e invalidita' permanente del quindici per cento, in parte per il danno al cuore e in parte per il danno alla parete toracica) piu' 207,00 euro di danno patrimoniale per una visita cardiologica, entrambe le somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria. Al coniuge vanno 3.000,00 euro di danno non patrimoniale riflesso per lo sconvolgimento della vita familiare, gia' comprensivi di interessi e rivalutazione. Restano fuori dal conteggio le spese processuali poste a carico della struttura (1.000,00 euro di spese piu' 7.254,00 euro di compenso, oltre accessori), le ulteriori spese mediche richieste dall'attore e ritenute non pertinenti alla responsabilita' sanitaria e la richiesta di personalizzazione del danno, non riconosciuta.
- Persone coinvolte
- 2
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, R.G. 17233/2018, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 26 novembre 2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più altri privati, nomi di battesimo isolati. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. La responsabilita' della struttura sanitaria e' contrattuale e discende dal contratto atipico di spedalita' concluso con l'accettazione del paziente, che comprende sia la prestazione medica sia gli obblighi accessori di assistenza. La struttura risponde della condotta dei sanitari di cui si avvale, salvo il caso eccezionale, qui non ricorrente, di una devianza del medico "inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile" dal programma di cura condiviso con la struttura.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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