Caso documentato · HAI-199
Infezione contratta in ospedale a Sesto San Giovanni, risarcimento di 450.282,23 € nel 2023
Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 450.282,23 € per un caso di Endocardite infettiva su protesi valvolare cardiaca, da lievito (fungo) del genere Geotrichum, contratta in Reparto di cardiochirurgia, in occasione di un intervento di sostituzione di protesi valvolare cardiaca. La condanna di € 450.282,23 si compone di due voci di danno e degli interessi legali. La prima voce è il danno da perdita del rapporto parentale liquidato alla madre per la morte del figlio, pari a € 296.120,00. La seconda è il danno biologico terminale con lucida agonia per i sette giorni di ricovero che hanno preceduto il decesso, pari a € 32.000,00. Il credito complessivo di € 328.120,00 è già attualizzato; su di esso, ricalcolato su una base devalutata alla data del decesso di € 201.053,92, sono stati calcolati interessi legali dalla stessa data al saldo, per € 122.162,23, che sommati portano al totale condannato. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate in € 545,00 di esborsi e € 22.457,00 di compenso professionale oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA. Restano fuori anche le spese di consulenza tecnica; entrambe sono poste a carico della struttura ma non si sommano al danno. Non è risarcibile il danno da perdita di chance di sopravvivenza. È stata respinta anche la richiesta di rimborso delle spese funebri di € 5.000,00, per mancanza di prova del pagamento. La domanda verso il cardiochirurgo è stata interamente respinta, con compensazione delle spese tra le parti.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, Prima Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8165/2023). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-199 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Milano, Prima Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 8165/2023)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 18/10/2023
- Città
- Sesto San Giovanni
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 48088/2018
- Infezione
- Endocardite infettiva su protesi valvolare cardiaca, da lievito (fungo) del genere Geotrichum
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Reparto di cardiochirurgia, in occasione di un intervento di sostituzione di protesi valvolare cardiaca
- Risarcimento riconosciuto
- 450.282,23 €La condanna di € 450.282,23 si compone di due voci di danno e degli interessi legali. La prima voce è il danno da perdita del rapporto parentale liquidato alla madre per la morte del figlio, pari a € 296.120,00. La seconda è il danno biologico terminale con lucida agonia per i sette giorni di ricovero che hanno preceduto il decesso, pari a € 32.000,00. Il credito complessivo di € 328.120,00 è già attualizzato; su di esso, ricalcolato su una base devalutata alla data del decesso di € 201.053,92, sono stati calcolati interessi legali dalla stessa data al saldo, per € 122.162,23, che sommati portano al totale condannato. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate in € 545,00 di esborsi e € 22.457,00 di compenso professionale oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA. Restano fuori anche le spese di consulenza tecnica; entrambe sono poste a carico della struttura ma non si sommano al danno. Non è risarcibile il danno da perdita di chance di sopravvivenza. È stata respinta anche la richiesta di rimborso delle spese funebri di € 5.000,00, per mancanza di prova del pagamento. La domanda verso il cardiochirurgo è stata interamente respinta, con compensazione delle spese tra le parti.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 8165/2023, pubblicata il 18 ottobre 2023, RG n. 48088/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più i nomi propri delle strutture. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. In tema di infezioni nosocomiali, spetta al paziente provare, anche per presunzioni, il nesso causale tra il ricovero e l'infezione, mentre spetta alla struttura provare «di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis» e «di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico». La prova del nesso causale si considera raggiunta quando l'infezione insorge durante il ricovero secondo il criterio della probabilità prevalente, valutato sui criteri temporale, topografico e clinico, senza che sia necessario individuare il momento esatto del contagio.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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