Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-198

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 85.426,49 € nel 2019

Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 85.426,49 € per un caso di Infezione nosocomiale periprotesica del ginocchio destro (osteomielite in esiti di artroprotesi), da Enterococcus faecalis e Proteus mirabilis, contratta in Reparto di ortopedia e traumatologia, intervento di artroprotesi totale di ginocchio destro. L'importo complessivo di euro 85.426,49 e' cosi' composto. Euro 80.029,49 sono riconosciuti alla paziente. Euro 78.393,25 per il danno non patrimoniale (biologico permanente e temporaneo, con personalizzazione per il riflesso sulla vita di relazione) piu' euro 1.636,24 per le spese mediche documentate. Euro 5.397,00 sono riconosciuti al marito per gli esborsi sostenuti (perizia medico legale e spese di trasferimento e assistenza). Restano fuori le spese di lite (euro 15.430,00 oltre accessori), le spese di mediazione (euro 85,00) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento. Sono state respinte sia la domanda per lesione del diritto all'autodeterminazione (mancato consenso informato) sia la domanda verso i medici convenuti, assolti da ogni responsabilita'.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 5921/2019). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Milano.

Il caso riguarda 2 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-198 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 5921/2019)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
18/06/2019
Città
Milano
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 47280/2015
Infezione
Infezione nosocomiale periprotesica del ginocchio destro (osteomielite in esiti di artroprotesi), da Enterococcus faecalis e Proteus mirabilis
Categoria
Sito chirurgico
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia e traumatologia, intervento di artroprotesi totale di ginocchio destro
Risarcimento riconosciuto
85.426,49 €L'importo complessivo di euro 85.426,49 e' cosi' composto. Euro 80.029,49 sono riconosciuti alla paziente. Euro 78.393,25 per il danno non patrimoniale (biologico permanente e temporaneo, con personalizzazione per il riflesso sulla vita di relazione) piu' euro 1.636,24 per le spese mediche documentate. Euro 5.397,00 sono riconosciuti al marito per gli esborsi sostenuti (perizia medico legale e spese di trasferimento e assistenza). Restano fuori le spese di lite (euro 15.430,00 oltre accessori), le spese di mediazione (euro 85,00) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della struttura ma non sommate al risarcimento. Sono state respinte sia la domanda per lesione del diritto all'autodeterminazione (mancato consenso informato) sia la domanda verso i medici convenuti, assolti da ogni responsabilita'.
Persone coinvolte
2

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sentenza n. 5921/2019 del 18 giugno 2019, RG 47280/2015 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più altri privati, nomi di battesimo isolati. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. In tema di responsabilita' sanitaria da infezione nosocomiale, provato con il criterio del piu' probabile che non il nesso causale tra l'intervento e la contrazione dell'infezione, spetta alla struttura la prova liberatoria di avere adottato e fatto rispettare le procedure di prevenzione. Il giudice scrive che, «in assenza di tale documentazione (nonche' della prova della comunicazione agli operatori delle procedure necessarie e della prova del loro controllo sul campo), la struttura sanitaria non puo' dirsi avere assolto all'onere della prova su di se' gravante e cioe' che l'infezione sia stata dovuta a causa a se' non imputabile».

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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