Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-195

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 532.515,78 € nel 2025

Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 532.515,78 € per un caso di Infezione nosocomiale da Stafilococco epidermidis oxacillino resistente, insorta da procedura iniettiva (infiltrazione anestetica nel canale vertebrale) ed evoluta in ascesso, fascite necrotizzante e sepsi., contratta in Ambulatorio di analgesia e terapia del dolore per un ciclo di iniezioni anestetiche nel canale vertebrale, con ricovero programmato per la separazione percutanea delle aderenze midollari nella prima struttura; pronto soccorso, reparto chirurgico e terapia intensiva per il trattamento della sepsi nella seconda struttura.. L'importo complessivo di 532.515,78 euro somma: 242.280,00 euro di danno da perdita del rapporto parentale al marito, 198.535,00 euro alla figlia e 20.000,00 euro al nipote, tutti a carico della sola prima struttura (quella dell'ambulatorio di analgesia); 1.763,78 euro di spese funerarie e di cremazione al marito (1.425,33 più 338,45, stessa struttura); 69.937,00 euro di danno terminale iure hereditatis, in solido tra le due strutture, di cui 20.000,00 euro per i primi tre giorni a carico della sola prima struttura e 49.937,00 euro per il periodo successivo ripartiti al 50% tra le due strutture. Restano fuori dal computo le spese processuali di lite e del procedimento per ATP (1.999,00 euro di spese vive più 55.000,00 euro di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA) e le spese di CTU poste al 50% a carico di ciascuna struttura, che non sono risarcimento. Sono state respinte sia la domanda di danno patrimoniale per la perdita delle prestazioni di cura della casa e di assistenza familiare sia la domanda di risarcimento iure hereditatis per lesione del diritto al consenso informato.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 4707/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-195 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 4707/2025)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
09/06/2025
Città
MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria da infezione nosocomiale, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., RG 37049/2021
Infezione
Infezione nosocomiale da Stafilococco epidermidis oxacillino resistente, insorta da procedura iniettiva (infiltrazione anestetica nel canale vertebrale) ed evoluta in ascesso, fascite necrotizzante e sepsi.
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Ambulatorio di analgesia e terapia del dolore per un ciclo di iniezioni anestetiche nel canale vertebrale, con ricovero programmato per la separazione percutanea delle aderenze midollari nella prima struttura; pronto soccorso, reparto chirurgico e terapia intensiva per il trattamento della sepsi nella seconda struttura.
Risarcimento riconosciuto
532.515,78 €L'importo complessivo di 532.515,78 euro somma: 242.280,00 euro di danno da perdita del rapporto parentale al marito, 198.535,00 euro alla figlia e 20.000,00 euro al nipote, tutti a carico della sola prima struttura (quella dell'ambulatorio di analgesia); 1.763,78 euro di spese funerarie e di cremazione al marito (1.425,33 più 338,45, stessa struttura); 69.937,00 euro di danno terminale iure hereditatis, in solido tra le due strutture, di cui 20.000,00 euro per i primi tre giorni a carico della sola prima struttura e 49.937,00 euro per il periodo successivo ripartiti al 50% tra le due strutture. Restano fuori dal computo le spese processuali di lite e del procedimento per ATP (1.999,00 euro di spese vive più 55.000,00 euro di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA) e le spese di CTU poste al 50% a carico di ciascuna struttura, che non sono risarcimento. Sono state respinte sia la domanda di danno patrimoniale per la perdita delle prestazioni di cura della casa e di assistenza familiare sia la domanda di risarcimento iure hereditatis per lesione del diritto al consenso informato.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 4707/2025 del 09/06/2025, RG 37049/2021 (preceduta da procedimento per ATP n. 47166/2019 RG) Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il giudice fonda la condanna sull'accertamento, tramite CTU, di un nesso causale ininterrotto tra l'infezione nosocomiale, i ritardi diagnostici e terapeutici delle due strutture e il decesso, richiamando la conclusione dei consulenti secondo cui «non vi è alcuna interruzione del nesso causale tra l'originaria infezione nosocomiale... e il successivo concatenarsi di fatti che hanno condotto al decesso». La responsabilità tra le strutture viene ripartita non in quote astratte ma in base al periodo di rispettiva competenza temporale nella cura della paziente.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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