Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-192

Infezione contratta in ospedale a Milano, risarcimento di 316.242 € nel 2020

Nel 2020 è stato riconosciuto un risarcimento di 316.242 € per un caso di Urosepsi e infezione della ferita chirurgica da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), di origine nosocomiale, contratta in Reparto di ortopedia. Ricovero per intervento di osteosintesi per frattura scomposta dell'omero sinistro, dal 26/11/2013 al 15/01/2014. La cifra condannata e' di 316.242,00 euro complessivi, liquidati in due voci nel dispositivo. Il danno non patrimoniale vale 313.558,00 euro in moneta attuale. Si compone di 296.000,00 euro per l'invalidita' permanente del 50%, calcolata sull'eta' di 72 anni secondo le tabelle di Milano, piu' 8.820,00 euro per l'invalidita' temporanea di tre mesi, piu' 8.738,00 euro di interessi compensativi sulla somma rivalutata fino alla sentenza. Il danno patrimoniale vale 2.684,00 euro per le visite mediche di parte sostenute prima del giudizio, oltre rivalutazione e interessi. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (23.148,00 euro, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della convenuta ma non sommate al risarcimento. Il giudice ha respinto la richiesta di 260.000,00 euro per l'assistenza infermieristica gia' sostenuta e futura, perche' formulata in modo generico nell'atto introduttivo. Ha respinto anche la richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 2471/2020). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-192 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Milano, sezione prima civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 2471/2020)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
30/03/2020
Città
MilanoÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, RG 36430/2016
Infezione
Urosepsi e infezione della ferita chirurgica da Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA), di origine nosocomiale
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di ortopedia. Ricovero per intervento di osteosintesi per frattura scomposta dell'omero sinistro, dal 26/11/2013 al 15/01/2014
Risarcimento riconosciuto
316.242 €La cifra condannata e' di 316.242,00 euro complessivi, liquidati in due voci nel dispositivo. Il danno non patrimoniale vale 313.558,00 euro in moneta attuale. Si compone di 296.000,00 euro per l'invalidita' permanente del 50%, calcolata sull'eta' di 72 anni secondo le tabelle di Milano, piu' 8.820,00 euro per l'invalidita' temporanea di tre mesi, piu' 8.738,00 euro di interessi compensativi sulla somma rivalutata fino alla sentenza. Il danno patrimoniale vale 2.684,00 euro per le visite mediche di parte sostenute prima del giudizio, oltre rivalutazione e interessi. Restano fuori dal conteggio le spese di lite (23.148,00 euro, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico della convenuta ma non sommate al risarcimento. Il giudice ha respinto la richiesta di 260.000,00 euro per l'assistenza infermieristica gia' sostenuta e futura, perche' formulata in modo generico nell'atto introduttivo. Ha respinto anche la richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Milano, sezione prima civile, sentenza n. 2471/2020 del 30/03/2020, RG 36430/2016 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori e i consulenti, più i nomi propri delle strutture. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il rapporto tra paziente e struttura ha natura contrattuale (contratto di spedalita', artt. 1218 e 1228 c.c.). Il paziente deve provare il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno secondo il criterio del "piu' probabile che non", potendosi limitare ad allegare l'inadempimento. Il giudice scrive che "ricade sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria", prova non fornita nel caso di specie.

Fonte: il provvedimento, in PDF

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