Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-190

Infezione contratta in ospedale a Merate, risarcimento di 295.516 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 295.516 € per un caso di Infezione del sito chirurgico dopo intervento di correzione della scoliosi, causata da Escherichia coli con successiva sovrainfezione da Staphylococcus epidermidis oxacillino resistente, di origine nosocomiale, contratta in Reparto di chirurgia vertebrale. Intervento di decompressione e correzione di scoliosi dorso lombare con artrodesi da T10 a L5, seguito da un secondo intervento di drenaggio della ferita chirurgica infetta. L'importo complessivo di 295.516 euro e' composto da piu' voci. 152.922 euro sono per il danno biologico permanente subito dalla vittima, liquidato secondo il criterio della premorienza sugli anni di vita effettivamente vissuti dopo l'intervento. 60.375 euro sono per il danno biologico temporaneo, dieci mesi al cento per cento piu' dieci mesi al settantacinque per cento. 34.020 euro vanno al marito e 37.800 euro al figlio convivente per il danno da lesione del rapporto parentale, riferito soltanto all'invalidita' della congiunta e non al decesso. 9.179 euro vanno al marito per le spese di adattamento dell'abitazione, rampa di accesso e montascale. 1.220 euro sono il rimborso della perizia di parte propedeutica alla causa. Restano fuori dalla cifra gli interessi legali compensativi dovuti separatamente, le spese di lite e di consulenza tecnica poste a carico della struttura convenuta, il risarcimento per la perdita del rapporto parentale a seguito del decesso chiesto dagli eredi (respinto per assenza di nesso causale) e le ulteriori voci di danno patrimoniale non provate. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 706/2025, ha confermato ogni voce di questa liquidazione e ha respinto la domanda degli eredi legata al decesso della paziente, avvenuto nel 2020, perche' i consulenti hanno escluso ogni continuita' fra i germi del 2013 e quelli del 2020 e hanno indicato come causa piu' probabile della morte un processo oncologico mai diagnosticato. L'importo resta quindi quello del primo grado e non si somma.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Lecco, Sezione Prima Civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 465/2024). Confermato dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, sentenza n. 706/2025, RG 2296/2024, del 25/02/2025, che ha respinto l'appello degli eredi sul nesso con il decesso e tenuto ferma la condanna per il contagio.. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Merate.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-190 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Lecco, Sezione Prima Civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 465/2024). Confermato dalla Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, sentenza n. 706/2025, RG 2296/2024, del 25/02/2025, che ha respinto l'appello degli eredi sul nesso con il decesso e tenuto ferma la condanna per il contagio.
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
12/06/2024
Città
Merate
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilita' sanitaria, cause riunite RG 2670/2019 e RG 1072/2020
Infezione
Infezione del sito chirurgico dopo intervento di correzione della scoliosi, causata da Escherichia coli con successiva sovrainfezione da Staphylococcus epidermidis oxacillino resistente, di origine nosocomiale
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Reparto di chirurgia vertebrale. Intervento di decompressione e correzione di scoliosi dorso lombare con artrodesi da T10 a L5, seguito da un secondo intervento di drenaggio della ferita chirurgica infetta
Risarcimento riconosciuto
295.516 €L'importo complessivo di 295.516 euro e' composto da piu' voci. 152.922 euro sono per il danno biologico permanente subito dalla vittima, liquidato secondo il criterio della premorienza sugli anni di vita effettivamente vissuti dopo l'intervento. 60.375 euro sono per il danno biologico temporaneo, dieci mesi al cento per cento piu' dieci mesi al settantacinque per cento. 34.020 euro vanno al marito e 37.800 euro al figlio convivente per il danno da lesione del rapporto parentale, riferito soltanto all'invalidita' della congiunta e non al decesso. 9.179 euro vanno al marito per le spese di adattamento dell'abitazione, rampa di accesso e montascale. 1.220 euro sono il rimborso della perizia di parte propedeutica alla causa. Restano fuori dalla cifra gli interessi legali compensativi dovuti separatamente, le spese di lite e di consulenza tecnica poste a carico della struttura convenuta, il risarcimento per la perdita del rapporto parentale a seguito del decesso chiesto dagli eredi (respinto per assenza di nesso causale) e le ulteriori voci di danno patrimoniale non provate. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 706/2025, ha confermato ogni voce di questa liquidazione e ha respinto la domanda degli eredi legata al decesso della paziente, avvenuto nel 2020, perche' i consulenti hanno escluso ogni continuita' fra i germi del 2013 e quelli del 2020 e hanno indicato come causa piu' probabile della morte un processo oncologico mai diagnosticato. L'importo resta quindi quello del primo grado e non si somma.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Lecco, sentenza n. 465/2024, del 12/06/2024, cause riunite RG 2670/2019 e RG 1072/2020 · secondo grado: Corte d'Appello di Milano, sezione seconda civile, sentenza n. 706/2025, RG 2296/2024, del 25/02/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, gli stessi nei due gradi. Nella sentenza d'appello sono stati oscurati anche i nomi per esteso di due ospedali, quello convenuto e quello dove la paziente e' stata seguita dopo. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale dei due provvedimenti (primo grado e appello) scaricati dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il nesso causale tra l'infezione nosocomiale e un evento successivo si valuta secondo il criterio del piu' probabile che non. Se sopravviene un fattore causale autonomo capace di interrompere la catena causale, come qui il probabile processo oncologico, il decesso non e' imputabile alla struttura anche se l'infezione resta accertata. Per il danno biologico di chi muore nel corso del giudizio per una causa estranea al fatto illecito, la Cassazione (n. 41933 del 2021) impone di commisurare il risarcimento alla durata di vita effettivamente vissuta, non a quella statisticamente probabile. In appello la Corte ribadisce il criterio del piu' probabile che non e ricorda che l'onere di provare il nesso causale grava sulla parte danneggiata. Rimasta incerta quella prova, la domanda sul decesso va respinta.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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