Caso documentato · HAI-188
Infezione contratta in ospedale a Agrigento, risarcimento di 3.795,87 € nel 2018
Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 3.795,87 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da peptostreptococcus multiantibiotico resistente, di origine nosocomiale, contratta in Ortopedia e traumatologia, intervento di riduzione e sintesi di frattura del piatto tibiale con placca e viti (osteosintesi) dopo un incidente stradale. I 3.795,87 euro sono risarcimento, non spese di lite. Il consulente ha quantificato il danno biologico al 2% in 2.481,00 euro, cinque giorni di inabilità temporanea assoluta in 490,00 euro e venti giorni di inabilità temporanea relativa al 25% in altri 490,00 euro, per un totale di 3.461,00 euro in valuta attuale. Il giudice ha poi devalutato la somma alla data del fatto (2009) e l'ha rivalutata anno per anno con gli interessi legali fino alla sentenza (2018), arrivando a 3.795,87 euro. La cifra è bassa perché il danno biologico permanente accertato è minimo (2%, lesione micropermanente) e perché il giudice ha negato la personalizzazione del danno morale ed esistenziale, non ammessa per le lesioni micropermanenti. Ha pesato al ribasso anche il concorso di colpa del paziente, che ha saltato più controlli programmati prolungando la malattia, più il fatto che la sola infezione della ferita chirurgica del 2009 è entrata nel calcolo, mentre l'osteomielite del 2012 è stata esclusa dal nesso causale. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate a parte in 1.835,00 euro (di cui 200,00 euro per spese vive) a carico della struttura, più le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1158/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Agrigento.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-188 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1158/2018)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 26/09/2018
- Città
- Agrigento
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità da attività medico chirurgica, RG 852/2013
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico da peptostreptococcus multiantibiotico resistente, di origine nosocomiale
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Ortopedia e traumatologia, intervento di riduzione e sintesi di frattura del piatto tibiale con placca e viti (osteosintesi) dopo un incidente stradale
- Risarcimento riconosciuto
- 3.795,87 €I 3.795,87 euro sono risarcimento, non spese di lite. Il consulente ha quantificato il danno biologico al 2% in 2.481,00 euro, cinque giorni di inabilità temporanea assoluta in 490,00 euro e venti giorni di inabilità temporanea relativa al 25% in altri 490,00 euro, per un totale di 3.461,00 euro in valuta attuale. Il giudice ha poi devalutato la somma alla data del fatto (2009) e l'ha rivalutata anno per anno con gli interessi legali fino alla sentenza (2018), arrivando a 3.795,87 euro. La cifra è bassa perché il danno biologico permanente accertato è minimo (2%, lesione micropermanente) e perché il giudice ha negato la personalizzazione del danno morale ed esistenziale, non ammessa per le lesioni micropermanenti. Ha pesato al ribasso anche il concorso di colpa del paziente, che ha saltato più controlli programmati prolungando la malattia, più il fatto che la sola infezione della ferita chirurgica del 2009 è entrata nel calcolo, mentre l'osteomielite del 2012 è stata esclusa dal nesso causale. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate a parte in 1.835,00 euro (di cui 200,00 euro per spese vive) a carico della struttura, più le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Agrigento, sentenza n. 1158/2018 del 26/09/2018, RG 852/2013 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, più i nomi propri delle strutture, più la struttura detta per città. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Il paziente ha solo l'onere di allegare l'inadempimento, mentre è la struttura a dover provare di avere eseguito correttamente la prestazione. Il nesso causale si accerta con criterio probabilistico, non di certezza: «il nesso causale sussiste quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno».
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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