Caso documentato · HAI-186
Infezione contratta in ospedale a Sciacca, risarcimento di 25.048,73 € nel 2017
Nel 2017 è stato riconosciuto un risarcimento di 25.048,73 € per un caso di Osteomielite (infezione ossea) post-operatoria, insorta dopo un intervento di osteosintesi; il germe non è indicato nel testo, il consulente ne riconduce l'origine alla contaminazione ambientale della sala operatoria, contratta in Ortopedia; intervento di osteosintesi per pregressa frattura pluriframmentaria della gamba destra (tibia). La somma di 25.048,73 euro si compone di due voci. La prima è il danno non patrimoniale (danno biologico permanente all'8 per cento, liquidato in 12.082,87 euro, più invalidità temporanea, liquidata in 7.952,25 euro, per un totale in moneta attuale di 20.035,12 euro), rivalutato anno per anno e maggiorato degli interessi da ritardato pagamento fino a 23.248,73 euro. La seconda è il rimborso delle spese di consulenza medico legale di parte, riconosciuto per l'intero importo richiesto pari a 1.800,00 euro. Restano fuori dal risarcimento la domanda per la perdita della capacità lavorativa specifica, respinta per mancanza di prova concreta della contrazione reddituale; le spese di lite del giudizio, liquidate separatamente in 5.686,00 euro a carico della struttura; le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste anch'esse a carico della struttura con separato decreto.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 820/2017). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Sciacca.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-186 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 820/2017)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 12/05/2017
- Città
- Sciacca
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 2463/2014
- Infezione
- Osteomielite (infezione ossea) post-operatoria, insorta dopo un intervento di osteosintesi; il germe non è indicato nel testo, il consulente ne riconduce l'origine alla contaminazione ambientale della sala operatoria
- Categoria
- Altro
- Reparto o contesto
- Ortopedia; intervento di osteosintesi per pregressa frattura pluriframmentaria della gamba destra (tibia)
- Risarcimento riconosciuto
- 25.048,73 €La somma di 25.048,73 euro si compone di due voci. La prima è il danno non patrimoniale (danno biologico permanente all'8 per cento, liquidato in 12.082,87 euro, più invalidità temporanea, liquidata in 7.952,25 euro, per un totale in moneta attuale di 20.035,12 euro), rivalutato anno per anno e maggiorato degli interessi da ritardato pagamento fino a 23.248,73 euro. La seconda è il rimborso delle spese di consulenza medico legale di parte, riconosciuto per l'intero importo richiesto pari a 1.800,00 euro. Restano fuori dal risarcimento la domanda per la perdita della capacità lavorativa specifica, respinta per mancanza di prova concreta della contrazione reddituale; le spese di lite del giudizio, liquidate separatamente in 5.686,00 euro a carico della struttura; le spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste anch'esse a carico della struttura con separato decreto.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Agrigento, sentenza n. 820/2017, del 12/05/2017, RG 2463/2014 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, più la struttura detta per città. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. In tema di infezione nosocomiale, una volta allegato dal paziente il nesso causale tra l'infezione e la degenza, spetta alla struttura provare di avere adottato tutte le cautele igieniche e di sterilizzazione prescritte dalla normativa. Applicando il criterio della probabilità logica sulla causalità, il giudice condanna la struttura scrivendo: «nonostante il consulente non abbia potuto esprimere un giudizio di certezza, ma solo di alta probabilità in ordine all'esistenza di un nesso causale tra l'osteomielite e l'ambiente nel quale è stata eseguita l'osteosintesi, la struttura sanitaria convenuta non ha assolto l'onere sulla medesima incombente», cioè «di provare di avere adottato le cautele prescritte dalla vigente normativa in tema di preservazione delle condizioni igieniche dei locali destinati all'effettuazione degli interventi chirurgici ed al ricovero dei pazienti e di sterilizzazione e profilassi preventiva della strumentazione adoperata».
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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