Caso documentato · HAI-184
Infezione contratta in ospedale a Sciacca, risarcimento di 34.658,30 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 34.658,30 € per un caso di Infezione precoce esogena, di origine nosocomiale, di protesi articolare del ginocchio, da germe anaerobio gram negativo a lento accrescimento, contratta in Ortopedia, intervento di artroprotesi totale del ginocchio sinistro con protesi cementata. Il danno non patrimoniale, già rivalutato con interessi dalla data del fatto (aprile 2012), è pari a 34.528 euro e 38 centesimi (importo devalutato 31.303 euro e 76 centesimi, più rivalutazione e interessi per 3.224 euro e 62 centesimi). Il danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche documentate, è pari a 129 euro e 92 centesimi. Il totale risarcito è quindi di 34.658 euro e 30 centesimi. Restano fuori dal risarcimento le spese di consulenza tecnica di parte per 488 euro, le spese di lite (4.500 euro di compensi e 786 euro di esborsi) e le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. Sono tutte a carico della struttura ma non sono risarcimento del danno.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 541/2019). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Sciacca.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-184 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 541/2019)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 16/04/2019
- Città
- Sciacca
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 1480/2016
- Infezione
- Infezione precoce esogena, di origine nosocomiale, di protesi articolare del ginocchio, da germe anaerobio gram negativo a lento accrescimento
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Ortopedia, intervento di artroprotesi totale del ginocchio sinistro con protesi cementata
- Risarcimento riconosciuto
- 34.658,30 €Il danno non patrimoniale, già rivalutato con interessi dalla data del fatto (aprile 2012), è pari a 34.528 euro e 38 centesimi (importo devalutato 31.303 euro e 76 centesimi, più rivalutazione e interessi per 3.224 euro e 62 centesimi). Il danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche documentate, è pari a 129 euro e 92 centesimi. Il totale risarcito è quindi di 34.658 euro e 30 centesimi. Restano fuori dal risarcimento le spese di consulenza tecnica di parte per 488 euro, le spese di lite (4.500 euro di compensi e 786 euro di esborsi) e le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. Sono tutte a carico della struttura ma non sono risarcimento del danno.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Agrigento, sentenza n. 541/2019, pubblicata il 16/04/2019, RG n. 1480/2016 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, più i nomi propri delle strutture, più la struttura detta per città. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Nella responsabilità sanitaria di natura contrattuale il paziente deve provare solo il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia col relativo nesso causale, mentre spetta alla struttura provare di aver agito con diligenza e che l'esito è stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile. Il giudice applica anche il principio della «vicinanza della prova»: la struttura non ha dimostrato di aver predisposto un sistema di sanificazione degli ambienti operatori né le precauzioni antibiotiche necessarie. Il nesso causale con l'infezione viene accertato secondo il criterio del «più probabile che non».
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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