Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-183

Infezione contratta in ospedale a Piacenza, risarcimento di 51.947,64 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 51.947,64 € per un caso di Infezione del sito chirurgico su artroprotesi di ginocchio (infezione periprotesica). Alla prima coltura microbiologica viene isolato uno Staphylococcus aureus sensibile alla meticillina (MSSA); in una fase successiva dell'infezione persistente viene isolato uno Staphylococcus epidermidis multiresistente (MRSE)., contratta in Ortopedia, intervento di artroprotesi del ginocchio destro per grave artrosi bilaterale. Il dispositivo liquida due voci per un totale di euro 51.947,64: euro 45.000,00 per danno non patrimoniale (danno biologico differenziale del 7%, già comprensivo di danno morale ed esistenziale personalizzati, senza duplicazioni) ed euro 6.947,64 per danno patrimoniale (spese mediche già sostenute, congrue e non contestate). Restano fuori le spese mediche future, escluse perché sarebbero state comunque necessarie per le condizioni pregresse della paziente. Restano fuori anche le spese di lite, integralmente compensate. La condanna è in solido tra la casa di cura, la struttura di riabilitazione e il chirurgo, con rivalsa interna secondo le quote di responsabilità indicate in motivazione (30% casa di cura, 30% struttura di riabilitazione, 40% chirurgo). Queste percentuali ripartiscono però la responsabilità tra i condannati ai fini della rivalsa reciproca. Non dividono la somma liquidata tra una quota da contagio e una quota da ritardo diagnostico. Il danno differenziale del 7% e la somma che lo traduce restano un'unica voce, riferita a un unico esito peggiorativo prodotto insieme dalla causazione dell'infezione e dal successivo ritardo nella sua diagnosi e cura. L'unico dato scindibile con certezza è che il 30% della casa di cura riguarda solo la causazione dell'infezione, mentre il 30% della struttura di riabilitazione riguarda solo il ritardo diagnostico. Il 40% del chirurgo copre invece entrambi i profili, senza che il giudice ne indichi la proporzione interna.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Piacenza, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 117/2026). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-183 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Piacenza, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 117/2026)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
04/04/2026
Città
Piacenza
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 2798/2021
Infezione
Infezione del sito chirurgico su artroprotesi di ginocchio (infezione periprotesica). Alla prima coltura microbiologica viene isolato uno Staphylococcus aureus sensibile alla meticillina (MSSA); in una fase successiva dell'infezione persistente viene isolato uno Staphylococcus epidermidis multiresistente (MRSE).
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Ortopedia, intervento di artroprotesi del ginocchio destro per grave artrosi bilaterale
Risarcimento riconosciuto
51.947,64 €Il dispositivo liquida due voci per un totale di euro 51.947,64: euro 45.000,00 per danno non patrimoniale (danno biologico differenziale del 7%, già comprensivo di danno morale ed esistenziale personalizzati, senza duplicazioni) ed euro 6.947,64 per danno patrimoniale (spese mediche già sostenute, congrue e non contestate). Restano fuori le spese mediche future, escluse perché sarebbero state comunque necessarie per le condizioni pregresse della paziente. Restano fuori anche le spese di lite, integralmente compensate. La condanna è in solido tra la casa di cura, la struttura di riabilitazione e il chirurgo, con rivalsa interna secondo le quote di responsabilità indicate in motivazione (30% casa di cura, 30% struttura di riabilitazione, 40% chirurgo). Queste percentuali ripartiscono però la responsabilità tra i condannati ai fini della rivalsa reciproca. Non dividono la somma liquidata tra una quota da contagio e una quota da ritardo diagnostico. Il danno differenziale del 7% e la somma che lo traduce restano un'unica voce, riferita a un unico esito peggiorativo prodotto insieme dalla causazione dell'infezione e dal successivo ritardo nella sua diagnosi e cura. L'unico dato scindibile con certezza è che il 30% della casa di cura riguarda solo la causazione dell'infezione, mentre il 30% della struttura di riabilitazione riguarda solo il ritardo diagnostico. Il 40% del chirurgo copre invece entrambi i profili, senza che il giudice ne indichi la proporzione interna.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale Ordinario di Piacenza, sezione civile, sentenza n. 117/2026, pubblicata il 04/04/2026, RG 2798/2021 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, più i nomi propri delle strutture, più la struttura detta per città. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Il nesso causale in responsabilità sanitaria si accerta secondo il criterio del più probabile che non. Il danneggiato deve provare il nesso tra la condotta e l'aggravamento del rischio già insito nella sua condizione, mentre la struttura deve provare l'esatto adempimento o una causa esterna non imputabile. La CTU ha qualificato l'artroprotesi di ginocchio come chirurgia pulita, per la quale l'infezione del sito chirurgico è complicanza prevedibile ma prevenibile ed evitabile col rigoroso rispetto delle cautele di antisepsi. Il giudice ha fatto propria questa conclusione: «La presenza degli agenti patogeni è dunque un dato che di per sé dimostra, per tabulas, l'omissione o comunque l'inadeguatezza delle condotte di prevenzione e delle cautele necessarie».

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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