Caso documentato · HAI-180
Infezione contratta in ospedale a Agrigento, risarcimento di 83.990,17 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 83.990,17 € per un caso di Infezione periprotesica del ginocchio (osteomielite) da Staphylococcus Epidermidis meticillino resistente e da Staphylococcus Haemolyticus, contratta in Ortopedia; intervento di artroprotesi (protesi) al ginocchio sinistro. L'importo di 83.990,17 euro somma due voci liquidate in dispositivo: 76.381,17 euro per danni non patrimoniali (danno biologico temporaneo di 24.990,00 euro più danno biologico permanente al 15%, aumentato del 20% in via di personalizzazione a 45.307,20 euro, il tutto devalutato all'epoca del fatto e poi rivalutato con gli interessi legali) e 7.609,00 euro per danni patrimoniali (spese mediche e di viaggio, rivalutate). Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate a parte in 7.800,00 euro per compensi professionali e 1.719,95 euro per esborsi, più le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. L'attrice aveva chiesto 600.000,00 euro. Il tribunale gliene ha riconosciuti circa 84.000,00.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1131/2019). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Agrigento.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-180 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 1131/2019)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 26/08/2019
- Città
- Agrigento
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 382/2017
- Infezione
- Infezione periprotesica del ginocchio (osteomielite) da Staphylococcus Epidermidis meticillino resistente e da Staphylococcus Haemolyticus
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia; intervento di artroprotesi (protesi) al ginocchio sinistro
- Risarcimento riconosciuto
- 83.990,17 €L'importo di 83.990,17 euro somma due voci liquidate in dispositivo: 76.381,17 euro per danni non patrimoniali (danno biologico temporaneo di 24.990,00 euro più danno biologico permanente al 15%, aumentato del 20% in via di personalizzazione a 45.307,20 euro, il tutto devalutato all'epoca del fatto e poi rivalutato con gli interessi legali) e 7.609,00 euro per danni patrimoniali (spese mediche e di viaggio, rivalutate). Restano fuori dal risarcimento le spese di lite, liquidate a parte in 7.800,00 euro per compensi professionali e 1.719,95 euro per esborsi, più le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. L'attrice aveva chiesto 600.000,00 euro. Il tribunale gliene ha riconosciuti circa 84.000,00.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Agrigento, sentenza n. 1131/2019, pubblicata il 26/08/2019, RG 382/2017 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, più la struttura detta per città. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.
Il principio affermato. Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex artt. 1218 e 1228 c.c.: il paziente deve provare solo il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia con il relativo nesso causale, mentre spetta alla struttura provare che la prestazione fu eseguita con diligenza e che l'esito derivò da un evento imprevisto e imprevedibile. Il tribunale applica anche il principio della vicinanza della prova. Non avendo la convenuta dimostrato né un sistema di sanificazione delle sale operatorie né una profilassi antibiotica conforme alle linee guida, la responsabilità viene affermata per «colpa organizzativa».
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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