Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-178

Infezione contratta in ospedale a Palermo, risarcimento di 632.750 € nel 2026

Nel 2026 è stato riconosciuto un risarcimento di 632.750 € per un caso di Sepsi neonatale da infezioni nosocomiali plurime, cioè stafilococco emolitico e stafilococco epidermidis meticillino resistenti, candidemia da Candida non-albicans, poi la sovrainfezione da Escherichia coli multiresistente e Stenotrophomonas maltophilia, contratta in Assistenza neonatale a un nato pretermine, tra reparto di degenza del primo ospedale e terapia intensiva neonatale (UTIN) e nido del secondo ospedale. La somma complessiva di 632.750,00 euro è dovuta in solido dalle due strutture convenute, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio) e di danno biologico terminale iure hereditatis: 217.605,00 euro alla madre, 209.783,00 euro al padre, 69.586,00 euro a ciascuno dei due fratelli maggiori (139.172,00 euro complessivi) e 66.190,00 euro a un solo fratello. Il dispositivo scrive per errore «ciascuno» accanto a quest'ultima cifra, ma il corpo della motivazione, nel passaggio che inizia con «In definitiva le strutture convenute vanno condannate», la assegna a una persona sola. Sommando le cinque quote si arriva esattamente a 632.750,00 euro e non a un importo maggiore. Dentro queste somme sono compresi anche 10.000,00 euro di danno biologico terminale iure hereditatis del neonato, che per legge (art. 571 c.c.) vengono divisi in 2.500,00 euro a ciascun genitore e 1.666,00 euro a ciascuno dei tre fratelli. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite (in parte compensate tra le parti, per il resto poste a carico delle strutture) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, anch'esse a carico delle strutture ma non risarcimento del danno; il giudice respinge inoltre la richiesta di interessi compensativi, riconoscendo solo gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Respinge anche la domanda di danno biologico permanente iure hereditatis, ritenuta incompatibile con l'esito letale.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Palermo, sezione terza civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 3269/2026). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Palermo.

Il caso riguarda 5 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-178 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Palermo, sezione terza civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 3269/2026)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
14/05/2026
Città
Palermo
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 9728/2022
Infezione
Sepsi neonatale da infezioni nosocomiali plurime, cioè stafilococco emolitico e stafilococco epidermidis meticillino resistenti, candidemia da Candida non-albicans, poi la sovrainfezione da Escherichia coli multiresistente e Stenotrophomonas maltophilia
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Assistenza neonatale a un nato pretermine, tra reparto di degenza del primo ospedale e terapia intensiva neonatale (UTIN) e nido del secondo ospedale
Risarcimento riconosciuto
632.750 €La somma complessiva di 632.750,00 euro è dovuta in solido dalle due strutture convenute, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio) e di danno biologico terminale iure hereditatis: 217.605,00 euro alla madre, 209.783,00 euro al padre, 69.586,00 euro a ciascuno dei due fratelli maggiori (139.172,00 euro complessivi) e 66.190,00 euro a un solo fratello. Il dispositivo scrive per errore «ciascuno» accanto a quest'ultima cifra, ma il corpo della motivazione, nel passaggio che inizia con «In definitiva le strutture convenute vanno condannate», la assegna a una persona sola. Sommando le cinque quote si arriva esattamente a 632.750,00 euro e non a un importo maggiore. Dentro queste somme sono compresi anche 10.000,00 euro di danno biologico terminale iure hereditatis del neonato, che per legge (art. 571 c.c.) vengono divisi in 2.500,00 euro a ciascun genitore e 1.666,00 euro a ciascuno dei tre fratelli. Restano fuori dal risarcimento le spese di lite (in parte compensate tra le parti, per il resto poste a carico delle strutture) e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, anch'esse a carico delle strutture ma non risarcimento del danno; il giudice respinge inoltre la richiesta di interessi compensativi, riconoscendo solo gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Respinge anche la domanda di danno biologico permanente iure hereditatis, ritenuta incompatibile con l'esito letale.
Persone coinvolte
5

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Palermo, sezione terza civile, sentenza n. 3269/2026, RG 9728/2022, decisa il 14/05/2026 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, più i nomi propri delle strutture, più la struttura detta per città. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Nelle infezioni nosocomiali la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva. Al paziente basta la prova presuntiva del contagio contratto in ospedale, mentre spetta alla struttura la prova liberatoria di avere adottato le misure utili alla prevenzione (protocolli di disinfezione e sterilizzazione, sorveglianza microbiologica, controllo degli accessi). Nel caso concreto il giudice scrive: «Le strutture convenute non hanno assolto l'onere probatorio sulle stesse gravanti e consistente, come sopra rilevato, nella dimostrazione di avere messo in atto ogni ragionevole misura al fine d'evitare tal sorta di inadempimento, non avendo nemmeno prodotto i protocolli adottati per scongiurare o ridurre il rischio di infezioni nosocomiali.»

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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