Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-177

Infezione contratta in ospedale a Canicattì, risarcimento di 384.197,04 € nel 2018

Nel 2018 è stato riconosciuto un risarcimento di 384.197,04 € per un caso di Infezione nosocomiale neonatale (onfalite) degenerata in fascite necrotizzante e shock settico; il provvedimento parla di contagio batterico ma non indica il germe specifico, contratta in Reparto di ginecologia e ostetricia (parto avvenuto in corridoio/sala d'attesa del reparto), poi assistenza neonatale in Unità di terapia intensiva neonatale. Il dispositivo condanna la struttura a pagare 179.270,07 euro a ciascuno dei due genitori (totale 358.540,14 euro) per danno da perdita del rapporto parentale, calcolato sulle tabelle di Milano (minimo tabellare, personalizzato al ribasso per la brevissima convivenza) e rivalutato con interessi legali dalla data del fatto (2009) alla sentenza (2018); e 25.656,90 euro al fratello minore della neonata, rappresentato dai genitori, per lo stesso titolo di danno. Totale risarcimento agli attori: 384.197,04 euro. Restano fuori dal conto la domanda della nonna della neonata (respinta per mancanza di prova del legame affettivo), il danno iure hereditatis chiesto da genitori e fratello come eredi della neonata (negato perché non è trascorso un lasso di tempo apprezzabile tra la patologia e il decesso), le spese di lite (7.000 euro dalla struttura agli attori e 5.000 euro dalle compagnie assicuratrici alla struttura) e le spese di CTU poste a carico della struttura. Nessuna di queste voci è risarcimento del danno.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 236/2018). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Canicattì.

Il caso riguarda 3 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-177 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Agrigento, sezione civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 236/2018)
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
06/02/2018
Città
Canicattì
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità professionale sanitaria, RG 1748/2015
Infezione
Infezione nosocomiale neonatale (onfalite) degenerata in fascite necrotizzante e shock settico; il provvedimento parla di contagio batterico ma non indica il germe specifico
Categoria
Sepsi / shock settico
Reparto o contesto
Reparto di ginecologia e ostetricia (parto avvenuto in corridoio/sala d'attesa del reparto), poi assistenza neonatale in Unità di terapia intensiva neonatale
Risarcimento riconosciuto
384.197,04 €Il dispositivo condanna la struttura a pagare 179.270,07 euro a ciascuno dei due genitori (totale 358.540,14 euro) per danno da perdita del rapporto parentale, calcolato sulle tabelle di Milano (minimo tabellare, personalizzato al ribasso per la brevissima convivenza) e rivalutato con interessi legali dalla data del fatto (2009) alla sentenza (2018); e 25.656,90 euro al fratello minore della neonata, rappresentato dai genitori, per lo stesso titolo di danno. Totale risarcimento agli attori: 384.197,04 euro. Restano fuori dal conto la domanda della nonna della neonata (respinta per mancanza di prova del legame affettivo), il danno iure hereditatis chiesto da genitori e fratello come eredi della neonata (negato perché non è trascorso un lasso di tempo apprezzabile tra la patologia e il decesso), le spese di lite (7.000 euro dalla struttura agli attori e 5.000 euro dalle compagnie assicuratrici alla struttura) e le spese di CTU poste a carico della struttura. Nessuna di queste voci è risarcimento del danno.
Persone coinvolte
3

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Agrigento, sezione civile, sentenza n. 236/2018, RG 1748/2015, decisa il 06/02/2018 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, più la struttura detta per città. Restano i magistrati. Controllato il 06/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici.

Il principio affermato. Responsabilità della struttura sanitaria qualificata come contrattuale. Sul danneggiato grava solo l'onere di allegare l'inesattezza dell'adempimento, mentre spetta alla struttura provare di avere adempiuto esattamente o l'assenza di colpa. Sul nesso causale il giudice applica il criterio della probabilità logica anche in assenza di certezza scientifica assoluta: «il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile, così che (...) risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta (...) è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica». Esclude il danno iure hereditatis in mancanza di un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e decesso.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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