Caso documentato · HAI-174
Infezione contratta in ospedale a Venezia, risarcimento di 1.302.596,92 € nel 2019
Nel 2019 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.302.596,92 € per un caso di Infezione del sito chirurgico da Stafilococco aureo meticillino resistente (MRSA), riconosciuta come esogena, contratta in Ortopedia, dopo l'intervento per una frattura di gamba riportata in una caduta del 28/10/2011. 1.302.596,92 euro in tutto, letti nel dispositivo. Al paziente vanno 852.596,92 euro, cioè 491.746,29 di danno non patrimoniale, 353.168,82 per la perdita di capacità di guadagno e 7.681,81 di spese mediche documentate. Ai quattro familiari conviventi vanno altri 450.000,00 euro di danno riflesso, cioè 150.000 alla madre, 150.000 al padre, 75.000 alla sorella e 75.000 al fratello. La cifra è già al netto della caduta, perché il giudice ha liquidato il differenziale, aggiungendo il venti per cento di invalidità dovuto all'infezione al dieci per cento che restava comunque dalle fratture. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte in 55.500,00 euro.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Venezia, Terza Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 2675/2019, pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c.). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Venezia.
Il caso riguarda 5 persone. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-174 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Venezia, Terza Sezione Civile, giudice monocratico, primo grado (sentenza n. 2675/2019, pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c.)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 17/12/2019
- Città
- Venezia
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 225/2015
- Infezione
- Infezione del sito chirurgico da Stafilococco aureo meticillino resistente (MRSA), riconosciuta come esogena
- Categoria
- Stafilococco / MRSA
- Reparto o contesto
- Ortopedia, dopo l'intervento per una frattura di gamba riportata in una caduta del 28/10/2011
- Risarcimento riconosciuto
- 1.302.596,92 €1.302.596,92 euro in tutto, letti nel dispositivo. Al paziente vanno 852.596,92 euro, cioè 491.746,29 di danno non patrimoniale, 353.168,82 per la perdita di capacità di guadagno e 7.681,81 di spese mediche documentate. Ai quattro familiari conviventi vanno altri 450.000,00 euro di danno riflesso, cioè 150.000 alla madre, 150.000 al padre, 75.000 alla sorella e 75.000 al fratello. La cifra è già al netto della caduta, perché il giudice ha liquidato il differenziale, aggiungendo il venti per cento di invalidità dovuto all'infezione al dieci per cento che restava comunque dalle fratture. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte in 55.500,00 euro.
- Persone coinvolte
- 5
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Venezia, Terza Sezione Civile, sentenza n. 2675/2019, RG 225/2015, minuta depositata e pubblicata il 17/12/2019 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i sei difensori, più l'indirizzo, il CAP e il comune di residenza. Tolta anche la struttura, che nel dispositivo compare per sigla come «O.C. di Venezia». Restano il magistrato, la città e le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Controllato il 05/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con le voci dell'importo e la loro somma ricontrollate sul dispositivo.
Il principio affermato. Un'infezione del sito chirurgico comparsa oltre quarantotto ore dopo il ricovero si qualifica come nosocomiale. L'isolamento di un germe esogeno, non appartenente alla flora batterica del paziente, la riconduce alla struttura. La responsabilità è soggettiva e non solo da inversione contrattuale dell'onere della prova, perché il contagio dipende dal mancato rispetto dei protocolli di igiene e sterilizzazione da parte di chi doveva applicarli. Quando il paziente arriva già leso da un evento estraneo, l'invalidità si liquida in forma differenziale, sommando alla quota che sarebbe residuata comunque quella aggiunta dall'infezione.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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