Caso documentato · HAI-171
Infezione contratta in ospedale a Vicenza, risarcimento di 1.567.601,62 € nel 2025
Nel 2025 è stato riconosciuto un risarcimento di 1.567.601,62 € per un caso di Infezione da Mycobacterium Chimaera dopo un intervento cardiochirurgico, veicolata dagli apparecchi che riscaldano e raffreddano il sangue durante la circolazione extracorporea (Heater-Cooler Units), contratta in Cardiochirurgia. Sostituzione della valvola aortica con protesi biologica e dell'aorta ascendente con protesi vascolare, il 14/05/2015. Gli ultimi ricoveri in Malattie Infettive. 1.567.601,62 euro, contati sul dispositivo voce per voce. Sono 1.363.946,00 per la perdita del rapporto parentale, ripartiti fra nove congiunti secondo la tabella richiamata dal dispositivo (coniuge 281.592,00, due figli 269.859,00 e 238.571,00, quattro nipoti 110.370,00 · 110.370,00 · 96.786,00 · 96.786,00, due sorelle 79.806,00 e 79.806,00), più 22.405,62 di danno patrimoniale al coniuge e 181.250,00 riconosciuti agli eredi per la sofferenza della paziente (95.000,00 per gli ultimi novanta giorni di vita e 86.250,00 per i settecentocinquanta giorni precedenti). Gli importi vanno devalutati alla data del decesso e poi rivalutati, oltre interessi. Le spese di lite restano fuori.
La decisione è stata assunta dal Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, primo grado (sentenza n. 1491/2025). Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.
Il caso riguarda una struttura pubblica di Vicenza.
Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-171 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.
I dati del caso
- Sede e grado del procedimento
- Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, primo grado (sentenza n. 1491/2025)
- Stato del procedimento
- Non risulta dalle fonti consultate
- Data indicata dalle fonti
- 23/10/2025
- Città
- Vicenza
- Tipo di procedimento
- Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 6285/2023, promossa dal coniuge, dai due figli e dagli altri congiunti della paziente deceduta, dopo una consulenza tecnica preventiva chiesta nel 2020 (RG 2479/2020)
- Infezione
- Infezione da Mycobacterium Chimaera dopo un intervento cardiochirurgico, veicolata dagli apparecchi che riscaldano e raffreddano il sangue durante la circolazione extracorporea (Heater-Cooler Units)
- Categoria
- Sito chirurgico
- Reparto o contesto
- Cardiochirurgia. Sostituzione della valvola aortica con protesi biologica e dell'aorta ascendente con protesi vascolare, il 14/05/2015. Gli ultimi ricoveri in Malattie Infettive
- Risarcimento riconosciuto
- 1.567.601,62 €1.567.601,62 euro, contati sul dispositivo voce per voce. Sono 1.363.946,00 per la perdita del rapporto parentale, ripartiti fra nove congiunti secondo la tabella richiamata dal dispositivo (coniuge 281.592,00, due figli 269.859,00 e 238.571,00, quattro nipoti 110.370,00 · 110.370,00 · 96.786,00 · 96.786,00, due sorelle 79.806,00 e 79.806,00), più 22.405,62 di danno patrimoniale al coniuge e 181.250,00 riconosciuti agli eredi per la sofferenza della paziente (95.000,00 per gli ultimi novanta giorni di vita e 86.250,00 per i settecentocinquanta giorni precedenti). Gli importi vanno devalutati alla data del decesso e poi rivalutati, oltre interessi. Le spese di lite restano fuori.
- Persone coinvolte
- 1
Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Tribunale di Vicenza, Sez. I civile, sentenza n. 1491/2025, RG 6285/2023, del 23/10/2025 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i 7 difensori, per la regola del 22/08/2026, compresa un'avvocata che la formula «avv. prof.» aveva nascosto al riconoscitore. Oscurati i cognomi dei congiunti rimasti in chiaro nelle tabelle e il nome dell'ospedale, per la regola del 03/09/2026. Restano i magistrati. Tolti indirizzi, civici, CAP, comune di residenza e date di nascita e di morte. Le date del ricovero, dell'intervento e del processo restano. Controllato il 04/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con il conto rifatto voce per voce sul dispositivo e sulla tabella che il dispositivo richiama.
Il principio affermato. Chi contrae un'infezione in ospedale deve provare il legame fra il ricovero e la malattia, poi tocca alla struttura dimostrare di avere fatto quanto doveva. Qui la struttura non ha provato di avere applicato le istruzioni di disinfezione che il produttore dell'apparecchio e il Ministero della Salute avevano diffuso anni prima del contagio. Il debito è solidale fra tre soggetti, cioè la struttura, il produttore dell'apparecchio e chi lo manteneva, ciascuno per un terzo nei rapporti interni.
Fonte: il provvedimento, in PDF
L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.
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