Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-168

Infezione contratta in ospedale a Perugia, risarcimento di 50.342,79 € nel 2023

Nel 2023 è stato riconosciuto un risarcimento di 50.342,79 € per un caso di Infezione da Staphylococcus epidermidis contratta durante un intervento alla spalla, seguita da artrite settica, contratta in Ortopedia, intervento di acromionplastica, tenotomia del capo lungo del bicipite e transfer del gran dorsale del 19/09/2016. 50.342,79 euro, letti nel dispositivo dell'ordinanza di primo grado, che è l'unico dei due gradi a portare la cifra. Sono 47.836,64 euro di danno non patrimoniale liquidato a tabella di Milano, senza personalizzazione, più 2.506,15 euro per le spese di consulenza di parte sostenute nell'accertamento tecnico preventivo, rivalutate e con gli interessi. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte. La domanda per lesione del diritto all'autodeterminazione è stata respinta, perché i moduli di consenso firmati il 17 e il 18/09/2016 dimostravano l'informazione. Tutta la cifra poggia quindi sul contagio.

La decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Perugia, Sezione Civile - II grado (sentenza n. 476/2023, RG 208/2021), che rigetta l'appello della struttura e conferma l'ordinanza ex art. 702-bis del Tribunale di Perugia, Prima Sezione Civile, n. 641/2021 del 24/02/2021, RG 6123/2018. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Le fonti pubbliche non dicono di che tipo di struttura si tratti.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-168 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Corte d'Appello di Perugia, Sezione Civile - II grado (sentenza n. 476/2023, RG 208/2021), che rigetta l'appello della struttura e conferma l'ordinanza ex art. 702-bis del Tribunale di Perugia, Prima Sezione Civile, n. 641/2021 del 24/02/2021, RG 6123/2018
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
11/07/2023 (pubblicazione della sentenza d'appello; l'ordinanza di primo grado è del 24/02/2021, pubblicata lo stesso giorno)
Città
Perugia
Tipo di procedimento
Procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. in primo grado (RG 6123/2018), preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.; appello RG 208/2021
Infezione
Infezione da Staphylococcus epidermidis contratta durante un intervento alla spalla, seguita da artrite settica
Categoria
Stafilococco / MRSA
Reparto o contesto
Ortopedia, intervento di acromionplastica, tenotomia del capo lungo del bicipite e transfer del gran dorsale del 19/09/2016
Risarcimento riconosciuto
50.342,79 €50.342,79 euro, letti nel dispositivo dell'ordinanza di primo grado, che è l'unico dei due gradi a portare la cifra. Sono 47.836,64 euro di danno non patrimoniale liquidato a tabella di Milano, senza personalizzazione, più 2.506,15 euro per le spese di consulenza di parte sostenute nell'accertamento tecnico preventivo, rivalutate e con gli interessi. Restano fuori le spese di lite, liquidate a parte. La domanda per lesione del diritto all'autodeterminazione è stata respinta, perché i moduli di consenso firmati il 17 e il 18/09/2016 dimostravano l'informazione. Tutta la cifra poggia quindi sul contagio.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Perugia, Sezione Civile, sentenza n. 476/2023, RG 208/2021, dep. 05/07/2023, pubbl. 11/07/2023, che conferma Tribunale di Perugia, Prima Sezione Civile, ordinanza ex art. 702-bis n. 641/2021 del 24/02/2021, pubblicata lo stesso giorno, RG 6123/2018 Una riga nera nel documento è nostra. In tutti e due i provvedimenti oscurati i difensori e gli indirizzi. Nell'ordinanza di primo grado tolti anche i comuni di residenza. Nell'appello tolta la ragione sociale della clinica, che l'anonimizzazione della fonte aveva lasciato in chiaro una volta. Tolti anche quattro collegamenti che uscivano dal documento. Restano i magistrati e le date del ricovero, dell'intervento e del processo. Controllato il 05/09/2026 con la lettura integrale dei due provvedimenti scaricati dagli archivi pubblici, con la cifra riletta sul dispositivo dell'ordinanza di primo grado e la corrispondenza fra i due gradi verificata su numero, data e numero di ruolo.

Il principio affermato. Provato in via presuntiva che l'infezione è stata contratta in ambito ospedaliero, tocca alla struttura la prova liberatoria, che consiste nell'indicare i protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali applicati al caso specifico. Non basta dimostrare che gli strumenti risultavano sterilizzati e tracciabili in cartella, perché la tracciabilità presuppone comunque la corretta applicazione dei protocolli operativi e non esclude che l'infezione sia nata da un'erronea gestione operatoria o perioperatoria.

Fonte: il provvedimento, in PDF · l’altro grado del giudizio, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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