Osservatorio ICA Italia

Caso documentato · HAI-156

Infezione contratta in ospedale a Catania, risarcimento di 208.631 € nel 2024

Nel 2024 è stato riconosciuto un risarcimento di 208.631 € per un caso di Klebsiella pneumoniae, contratta in Nefrologia, durante la terapia dialitica con catetere venoso centrale in sede femorale. Il dispositivo liquida 233.631,00 euro in tutto, cioè 56.364,00 più 56.364,00 più 59.729,00 più 36.174,00 euro ai quattro eredi per la perdita del rapporto parentale, già al netto della quota causale del 75 per cento, più 25.000,00 euro per la lesione del consenso informato, confermati invariati dal primo grado. L'archivio pubblica 208.631,00 euro, cioè la stessa cifra meno i 25.000,00 del consenso informato, che non risarciscono il contagio. Restano fuori gli interessi e le spese di lite dei due gradi.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Catania, primo grado (sentenza n. 1477/2023, RG 158/2020, pubblicata il 03/04/2023), confermato dalla Corte d'Appello di Catania, prima sezione civile, sentenza n. 1638/2024, RG 912/2023, pubblicata il 07/11/2024, che ha alzato il peso causale della struttura dal 50 al 75 per cento. Le fonti pubbliche consultate non indicano se la decisione sia definitiva.

Il caso riguarda una struttura pubblica di Catania.

Il caso riguarda una persona. L’Osservatorio ICA Italia registra questo caso con il codice HAI-156 nella propria raccolta di sentenze italiane con risarcimento, arrivata a 445 casi documentati. È uno dei procedimenti diventati pubblici, cioè la punta dell’iceberg, perché la gran parte dei casi si chiude con accordi riservati, viene archiviata oppure non viene mai denunciata.

I dati del caso

Sede e grado del procedimento
Tribunale di Catania, primo grado (sentenza n. 1477/2023, RG 158/2020, pubblicata il 03/04/2023), confermato dalla Corte d'Appello di Catania, prima sezione civile, sentenza n. 1638/2024, RG 912/2023, pubblicata il 07/11/2024, che ha alzato il peso causale della struttura dal 50 al 75 per cento
Stato del procedimento
Non risulta dalle fonti consultate
Data indicata dalle fonti
07/11/2024 (pubblicazione; la minuta è depositata il 31/10/2024 e la decisione è del 23/10/2024)
Città
CataniaÈ la sede del tribunale che ha giudicato in primo grado. Il provvedimento non dice in quale comune si trovi la struttura sanitaria.
Tipo di procedimento
Causa civile di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, RG 912/2023, promossa dai quattro eredi del paziente deceduto
Infezione
Klebsiella pneumoniae
Categoria
Klebsiella / KPC
Reparto o contesto
Nefrologia, durante la terapia dialitica con catetere venoso centrale in sede femorale
Risarcimento riconosciuto
208.631 €Il dispositivo liquida 233.631,00 euro in tutto, cioè 56.364,00 più 56.364,00 più 59.729,00 più 36.174,00 euro ai quattro eredi per la perdita del rapporto parentale, già al netto della quota causale del 75 per cento, più 25.000,00 euro per la lesione del consenso informato, confermati invariati dal primo grado. L'archivio pubblica 208.631,00 euro, cioè la stessa cifra meno i 25.000,00 del consenso informato, che non risarciscono il contagio. Restano fuori gli interessi e le spese di lite dei due gradi.
Persone coinvolte
1

Il testo del provvedimento, non un articolo. Questa scheda nasce dalla lettura integrale della decisione. Il documento originale viene dagli archivi pubblici e lo pubblichiamo qui sotto per intero, così chi legge può controllare ogni riga. Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 1638/2024, RG 912/2023, pubbl. 07/11/2024 Una riga nera nel documento è nostra. Oscurati i difensori, compreso il cognome di uno rimasto scoperto. Tolto anche il cognome del paziente deceduto, che la fonte aveva lasciato in chiaro dentro la motivazione. Restano i magistrati. Controllato il 02/09/2026 con la lettura integrale del provvedimento scaricato dagli archivi pubblici, con secondo passaggio di verifica sui dati duri (estremi, esito, importo, voci del dispositivo, struttura).

Il principio affermato. La responsabilità della struttura verso i familiari del paziente morto è extracontrattuale, perché il contratto di ricovero non produce effetti protettivi verso i terzi. Nel liquidare il danno il giudice deve però scorporare in via equitativa quanto la malattia già presente pesava sull'aspettativa di vita, senza addossare al responsabile le conseguenze che dipendono solo dalla condizione pregressa.

Fonte: il provvedimento, in PDF

L’Osservatorio ICA Italia pubblica solo informazioni già di dominio pubblico e non riporta nomi di persone private. Questa scheda ricostruisce il caso a partire dalle fonti citate, non sostituisce la lettura del provvedimento originale né il parere di un avvocato. Per una correzione o un’integrazione si può scrivere dalla pagina Contatti.

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